Art. 12. 
 
  1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 37
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e 51 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della
legge  24  aprile  1980,  n.  146,   relative   alla   programmazione
dell'attivita' di controllo; a tal fine si terra' conto  anche  della
rispondenza delle dichiarazioni ai coefficienti di cui al  precedente
articolo 11. 
  2. Nei confronti dei soggetti di cui  agli  articoli  30-  bis  del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 50,
comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
non  abbiano  optato  per  il  regime  ordinario  di   determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, gli  uffici  possono,
previa richiesta per raccomandata al contribuente di  chiarimenti  da
inviare per  iscritto  entro  quarantacinque  giorni,  rettificare  i
corrispettivi,   compensi   e   ricavi   dichiarati    determinandoli
induttivamente in relazione ai  coefficienti  indicati  nell'articolo
11. Sui maggiori corrispettivi, compensi e ricavi  accertati  non  si
applicano le percentuali di  cui  all'articolo  30-  bis  del  citato
decreto presidenziale n. 633 del 1972 ed i  coefficienti  di  cui  ai
predetti articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui
redditi.  Gli   uffici,   indipendentemente   da   quanto   stabilito
nell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del  citato  decreto
presidenziale n. 633 del 1972, previa richiesta per  raccomandata  al
contribuente  di  chiarimenti   da   inviare   per   iscritto   entro
quarantacinque giorni, possono rettificare i corrispettivi,  compensi
e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in  relazione  agli
elementi di cui al comma 29 del decreto-legge 19  dicembre  1984,  n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 1985,  n.
17. 
  3. Restano in  ogni  caso  applicabili,  anche  nei  confronti  dei
contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria
dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le  disposizioni  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. 
  4.  Ai  soggetti  che  si  avvalgono  della   disciplina   di   cui
all'articolo 79 del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,
nonche' agli esercenti arti e professioni i cui  compensi  annui  non
superano  l'ammontare  di  lire  360   milioni,   si   applicano   le
disposizioni del comma 1. Ai fini della determinazione del reddito  e
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,    indipendentemente    dalle
disposizioni degli articoli  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 55 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, nonche' dell'articolo 2, comma  29,
del predetto decreto-legge n. 853 del 1984 se i dati  dichiarati  non
risultano compatibili con  quelli  risultanti  dall'applicazione  dei
coefficienti di cui all'articolo 11, gli uffici, previa richiesta per
raccomandata  di  chiarimenti   da   inviare   per   iscritto   entro
quarantacinque   giorni,   possono   rettificare   le   dichiarazioni
determinando  induttivamente  l'ammontare  del  reddito,  quello   di
singoli  componenti  positivi  o  negativi  di  esso  e  quelli   dei
corrispettivi delle operazioni imponibili sulla base di  uno  o  piu'
dei predetti coefficienti. Resta salva la facolta'  del  contribuente
di dimostrare la non applicabilita'  dei  coefficienti  in  relazione
alle specifiche condizioni di esercizio della propria attivita'. 
  5. I  coefficienti  di  cui  all'articolo  11  possono,  in  quanto
applicabili, essere utilizzati  ai  fini  delle  presunzioni  di  cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633.