Art. 12. 1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione dell'attivita' di controllo; a tal fine si terra' conto anche della rispondenza delle dichiarazioni ai coefficienti di cui al precedente articolo 11. 2. Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 30- bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non abbiano optato per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, gli uffici possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare i corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in relazione ai coefficienti indicati nell'articolo 11. Sui maggiori corrispettivi, compensi e ricavi accertati non si applicano le percentuali di cui all'articolo 30- bis del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972 ed i coefficienti di cui ai predetti articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi. Gli uffici, indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, possono rettificare i corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in relazione agli elementi di cui al comma 29 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 1985, n. 17. 3. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. 4. Ai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nonche' agli esercenti arti e professioni i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 360 milioni, si applicano le disposizioni del comma 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dalle disposizioni degli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonche' dell'articolo 2, comma 29, del predetto decreto-legge n. 853 del 1984 se i dati dichiarati non risultano compatibili con quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, gli uffici, previa richiesta per raccomandata di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, possono rettificare le dichiarazioni determinando induttivamente l'ammontare del reddito, quello di singoli componenti positivi o negativi di esso e quelli dei corrispettivi delle operazioni imponibili sulla base di uno o piu' dei predetti coefficienti. Resta salva la facolta' del contribuente di dimostrare la non applicabilita' dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attivita'. 5. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono, in quanto applicabili, essere utilizzati ai fini delle presunzioni di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.