Art. 13. 
 
  1. Le disposizioni degli articoli da  5  a  12  hanno  effetto  dal
periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre  1988.  Ai  fini
della determinazione del regime applicabile,  si  fa  riferimento  ai
compensi,  ricavi  e  volume  di  affari  del  periodo   di   imposta
precedente. 
  2. Per gli esercenti imprese commerciali che si  sono  avvalsi  del
regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984,  n.  853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.  154,  ai  quali,  per
effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di  opzione,
il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 79 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del
quadriennio 1985-88 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989  o
quelli  successivi  nei  quali  avviene  la  registrazione  ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione  nel  caso  di
soggetti che effettuano  esclusivamente  operazioni  non  soggette  a
registrazione agli stessi fini, ancorche' tali operazioni  non  siano
imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. 
Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f) del
comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n.  853,  inerenti
agli stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati  o
erogati nel quadriennio 1985-88. Concorrono  altresi'  a  formare  il
reddito dell'anno  1989  e  successivi  le  sopravvenienze  attive  e
passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato  decreto  n.
917 del 1986, anche se riferibili a costi e  ricavi  del  quadriennio
1985-88. Resta fermo il concorso alla formazione  dei  redditi  degli
anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle  plusvalenze  e  delle
minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione,  ancorche'
non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno  dei
suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa  data.
Le esistenze iniziali di magazzino al 1› gennaio 1989  sono  valutate
con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di
incremento, le maggiori quantita' sono  valutate  in  base  al  costo
medio ponderato risultante dalle fatture registrate  o  annotate  nel
quadriennio, ovvero nell'anno 1988. 
  3. Per gli esercenti arti o professioni che  si  sono  avvalsi  del
regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai
quali non e' applicabile la  disposizione  di  cui  all'articolo  50,
comma 7, del predetto  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  i
compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta  sul  valore
aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito
di  tale  anno  ancorche'  siano  stati  percepiti  nel   corso   del
quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso  alla  formazione  dei
redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese
i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul  valore
aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre  di  ciascuno  dei
suddetti anni. 
  4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi  dall'applicazione
del regime previsto dall'articolo 30- bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  anche  per  effetto  di
opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi  da  quelli
strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture
registrate in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che  i
beni stessi non siano stati  consegnati  o  spediti  nell'anno  1988;
l'imposta afferente gli acquisti di  servizi  risultanti  da  fatture
registrate nell'anno 1989 e' ammessa in detrazione a condizione che i
corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988. 
  5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche  per  la
determinazione del reddito relativo ad anni successivi  a  quello  in
cui e' stato applicato il regime previsto dall'articolo 80 del  testo
unico delle imposte sul reddito, approvato con il citato  decreto  n.
917 del 1986; quelle previste dal comma 4 e si applicano anche per la
determinazione dell'imposta sul valore  aggiunto  dovuta  per  l'anno
successivo a quello in cui e'  stato  applicato  il  regime  previsto
dall'articolo 30- bis del decreto n. 633  del  1972.  Le  indicazioni
temporali devono tuttavia intendersi riferite  agli  anni  in  cui  i
contribuenti si sono avvalsi  dei  predetti  regimi  ovvero  all'anno
precedente. Per i soggetti che passano  dal  regime  di  contabilita'
ordinaria  o  dal  regime  di  contabilita'  semplificata  a   quello
forfetario l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze che sono  state
o avrebbero dovuto essere imputati ai periodi di imposta nei quali e'
stato applicato il regime di contabilita' ordinaria o  di  quello  di
contabilita' semplificata non concorre a formare il reddito dell'anno
determinato ai sensi dell'articolo 80 del medesimo testo unico n. 917
del 1986; concorre invece a formare il predetto  reddito  l'ammontare
dei ricavi e delle plusvalenze se costituiti da operazioni registrate
ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  nei  predetti  periodi  di
imposta, la cui competenza, in base ai criteri ordinari, si  verifica
nell'anno per il quale si applica il  regime  forfetario  di  cui  al
citato articolo 80. 
  6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, ultimo  periodo,
del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' abrogata. 
  7. Il termine previsto nell'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 febbraio 1985, n. 17, per  l'annotazione  nel  repertorio  annuale
della  clientela  e'  elevato,  per  gli  esercenti  professioni  che
nell'anno  1988  si   sono   avvalsi   del   regime   forfetario   di
determinazione del reddito previsto  dal  predetto  decreto-legge,  a
novanta  giorni  per  le  prestazioni  iniziate  nel  primo  semestre
dell'anno 1989 ed e' fissato al 31 marzo 1989  per  quelle  in  corso
all'inizio di tale anno. 
  8. Per i contribuenti che nell'anno 1988 hanno realizzato un volume
d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta
sul valore aggiunto per detto anno e' fissato al 31 marzo 1989.