Art. 14. 
 
  1. Per i contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime
forfetario di determinazione del reddito di  lavoro  autonomo  e  del
reddito di impresa e dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono  riaperti  i
termini per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per  quanto
riguarda i redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  e  per  quanto
riguarda i corrispettivi delle operazioni imponibili, per  i  periodi
di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987 per i  quali  non  sia
intervenuto accertamento definitivo. La disposizione non  si  applica
ai  soggetti  che  hanno  optato   per   il   regime   ordinario   di
determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Per i redditi  prodotti  in  forma  associata  la  dichiarazione
sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti
indicati nell'articolo 5 del testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.