Art. 14. 1. Per i contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono riaperti i termini per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo e di impresa e per quanto riguarda i corrispettivi delle operazioni imponibili, per i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo. La disposizione non si applica ai soggetti che hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.