Art. 15. 1. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1 al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni sostitutive sono irrevocabibili e devono essere presentate, a pena di nullita', sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non e' stato notificato accertamento. 2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo.