Art. 15. 
 
  1. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte  su  stampati
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle  finanze
e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1›  al  30  settembre
1989 agli uffici competenti in ragione  del  domicilio  fiscale  alla
data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le  dichiarazioni
sostitutive sono irrevocabibili e devono essere presentate, a pena di
nullita', sia ai fini delle imposte sui redditi  che  ai  fini  della
imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di  imposta  indicati
nell'articolo 14 per i quali non e' stato notificato accertamento. 
  2. Le dichiarazioni possono comprendere anche  periodi  di  imposta
per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo.