Art. 16. 1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 20 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.