Art. 16. 
 
  1. Le imposte sui redditi dovute  sulla  base  delle  dichiarazioni
sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di
credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 
per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento  deve
essere effettuato a norma dell'articolo 12 della  legge  12  novembre
1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle
deleghe, di rilascio delle attestazioni da  parte  delle  aziende  di
credito e dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni
delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei  versamenti  e  per  la
trasmissione  dei  relativi  dati  e  documenti   all'Amministrazione
finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
poste e delle telecomunicazioni. 
  2. A richiesta del contribuente i  versamenti  delle  somme  dovute
sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere  effettuati
in ragione del 20 per cento entro il termine di  presentazione  della
dichiarazione e per la  differenza  in  quattro  rate  uguali,  senza
applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli  anni
1990 e 1991.