Art. 17. 1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione sostitutiva non e' inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di operazioni imponibili determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 31 marzo dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione sostitutiva indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.