Art. 17. 
 
  1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  o
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  risultante  dalla  dichiarazione
sostitutiva non e' inferiore,  per  ciascun  periodo  di  imposta,  a
quello risultante mediante l'applicazione  di  appositi  coefficienti
presuntivi di reddito o  di  operazioni  imponibili  determinati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989,  tenendo
conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 31 marzo dello
stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o  in  base  a
criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i  quali  sono  stati
notificati accertamenti in rettifica  o  di  ufficio  non  definitivi
concernenti redditi di impresa e di lavoro  autonomo  o  imposta  sul
valore aggiunto, se la dichiarazione sostitutiva  indica  redditi  di
impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili
che,  pur  non  essendo  inferiori  a  quelli   risultanti   mediante
l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a  quelli  risultanti
dagli  accertamenti,  il   rapporto   non   si   considera   esaurito
limitatamente alla differenza.