Art. 18. 
 
  1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, delle  dichiarazioni  sostitutive  ai  fini  delle  imposte  sul
reddito  ed  alle  eventuali  iscrizioni  a  ruolo  ed  ai   rimborsi
provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che  hanno
ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza  del
termine di cui al  primo  comma  dell'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi
di cui al comma  2  dell'articolo  15  provvedono  gli  uffici  delle
imposte che hanno eseguito l'accertamento in  rettifica  o  d'ufficio
sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva  inviata
dall'ufficio  delle  imposte  o  dal  centro  di  servizio  che  l'ha
ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte
in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  secondo  le
modalita' e i  criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze. 
  2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo  16  si  applicano  gli  interessi  di  cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di  cui  al
primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto. 
  3. Le somme dovute a seguito della  dichiarazione  sostitutiva  non
sono deducibili. 
  4. In caso di mancato o insufficiente versamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle  somme  non
versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9  per  cento
annuo e la soprattassa di cui al primo  comma  dell'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.