Art. 18. 1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto. 3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili. 4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.