Art. 20. 1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'imposta sul valore aggiunto. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.