Art. 20. 
 
  1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 14
non costituiscono base di commisurazione per le pene  pecuniarie  per
omessa,  tardiva,  incompleta  e  infedele  dichiarazione  e  non  si
applicano le sanzioni amministrative per  ogni  altra  violazione  di
obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro  autonomo
e all'imposta sul valore aggiunto.  Sugli  importi  risultanti  dalla
dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.