Art. 21. 
 
  1. Alle irregolarita' formali e  alle  minori  infrazioni  che  non
rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta  sul
valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre  1987  da  soggetti  che
esercitano arti o professioni o attivita' di impresa le  disposizioni
dei successivi commi si applicano sulla base di apposita  istanza  da
presentare entro il 31 novembre  1989  all'ufficio  dell'imposta  sul
valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data
di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve  essere  redatta
in duplice esemplare, in conformita' al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono  stabilite  le
modalita' di trasmissione all'ufficio  delle  imposte  di  uno  degli
esemplari. 
  2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate
nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  nel  terzo
comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  nonche',  per  le
violazioni indicate nei successivi commi. Le  pene  pecuniarie  sono,
tuttavia, applicabili qualora  il  contribuente,  i  suoi  eredi,  il
rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i  soggetti
diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione  anche  di
fatto, se richiesti  dagli  uffici  competenti,  non  prov  vedano  a
rimuovere  le  irregolarita'  o  le  omissioni  e  ad  integrare   le
incompletezze  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta stessa. 
  3. Sono considerate valide: 
    a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non  conformi
al modello approvato con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  se
contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione  del
contribuente e del suo indirizzo, nonche' per la  determinazione  dei
redditi imponibili dichiarati; 
    b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  considerate  omesse
perche' pervenute all'ufficio competente  oltre  i  termini  previsti
dalla legge, a condizione che siano state  presentate,  ancorche'  ad
ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1987; 
    c) le dichiarazioni dei  redditi  di  cui  alla  lettera  b)  non
sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma  dell'articolo  8
del predetto decreto n. 600 del 1973; 
    d) le dichiarazioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  considerate  omesse  ai  sensi
dell'art. 37 dello stesso  decreto,  a  condizione  che  siano  state
presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il  31  dicembre
1987. 
  4. Non si applicano le pene pecuniarie previste: 
    a) dall'articolo 46,  primo  comma,  e  dall'articolo  47,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b); 
    b) dagli articoli 46, ultimo  comma,  e  47,  ultimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
per le dichiarazioni presentate o  pervenute  all'ufficio  competente
con ritardo non superiore ad un mese; 
    c) dall'articolo 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  nel  caso
di tardiva  consegna,  da  parte  dei  sostituti  di  imposta,  delle
certificazioni di  cui  al  primo  comma  dell'art.  3  dello  stesso
decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la  scadenza
del termine per la presentazione della dichiarazione dei  redditi  da
parte dei  soggetti  aventi  diritto  a  ricevere  la  certificazione
stessa; 
    d) dall'articolo 13, secondo comma, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  dicembre  1974,  n.  689,   per   la   mancata
presentazione  dalla  situazione  patrimoniale   in   allegato   alla
dichiarazione dei redditi; 
    e) dagli articoli 93  e  94  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per
le  ipotesi  di  versamenti  di  somme  ad  esattoria  o  ad  ufficio
incompetente e per le ipotesi  di  incompletezza  della  distinta  di
versamento o del documento di conto corrente postale; 
    f) dall'articolo 43,  commi  primo  e  quinto,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che
le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 dicembre
1987; 
    g) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni
per le quali non si applicano le pene  pecuniarie  non  si  computano
agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del  medesimo  decreto
del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978; 
    h) dall'articolo 8 della legge  10  maggio  1976,  n.  249,  come
sostituito  dall'articolo  1  della  legge  13  marzo  1980,  n.  71,
limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata  emissione
della ricevuta o  di  emissione  della  stessa  con  indicazione  del
corrispettivo in misura inferiore a quella reale; 
    i)  dall'articolo  2  della  legge  26  gennaio  1983,   n.   18,
limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata  emissione
dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso  con  indicazione
del corrispettivo in misura inferiore a quella reale. 
  5. Per ciascuno dei periodi di imposta  a  cui  si  riferiscono  le
violazioni indicate al comma 1 del presente  articolo  e'  dovuta  la
somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data
di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta  del  contribuente,
in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni
1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione  puo'  essere  richiesta  se
l'importo complessivo supera tre milioni  di  lire  e  sugli  importi
rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. 
  6. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633,   e
nell'articolo 92 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602,  non  si  applicano  ai  contribuenti  ed  ai
sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31  dicembre  1987
al  pagamento  delle  imposte  o  delle  ritenute  risultanti   dalle
dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi  di  imposta  il
cui termine per  la  presentazione  della  dichiarazione  annuale  e'
scaduto  anteriormente  alla  data   predetta.   Su   istanza   degli
interessati gli uffici delle imposte provvedono  allo  sgravio  delle
soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto o del  rimborso  di  quelle  pagate  a
partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non  versate
sono state iscritte in ruoli emessi entro il  31  dicembre  1987,  la
soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora  scadute
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che
le imposte e le ritenute non versate iscritte  a  ruolo  siano  state
pagate o vengono pagate alle relative scadenze del ruolo. 
  7.  I  giudizi  relativi  alle  violazioni   previste   nei   commi
precedenti, in corso alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni
tributarie, entro il semestre  successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  un  elenco  cumulativo  contenente  la
indicazione delle  parti  e  dell'oggetto  della  controversia  quali
risultano dalla copia del ricorso  nonche'  la  attestazione  che  e'
stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma
2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le  commissioni,
esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio. 
  8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma
dell'articolo 12 della  legge  12  novembre  1976,  n.  751,  secondo
modalita' stabilite con il decreto  di  cui  all'articolo  16,  primo
comma, secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento
si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 18. 
  9. Nello stato di previsione della entrata e' istituito un apposito
capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al
presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono  le  riscossioni
degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente  o  ritardato
versamento.