Art. 5. 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 30-bis (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi).
- 1.  Per  i  contribuenti  che  nell'anno  solare  precedente  hanno
realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a
18  milioni  di  lire,  l'imposta  dovuta  e'  calcolata  sulla  base
imponibile  determinata  applicando  all'ammontare  delle  operazioni
imponibili effettuate, registrate nell'anno, le seguenti  percentuali
per le attivita' esercitate: 
    a) produzione di beni . . . . . . . . . . . . . . . 52 per  cento
    b) produzione di servizi . . . . . . . . . . . . . 71  per  cento
    c) commercio all'ingrosso . . . . . . . . . . . . . 13 per  cento
    d) commercio al minuto di prodotti 
       alimentari e bevande . . . . . . . . . . . . . . 16 per cento 
    e) commercio al minuto di tessuti, 
       di biancheria per la casa, di 
       filati, di merceria e di articoli 
       per l'abbigliamento . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento 
    f) commercio al minuto di altri beni . . . . . . . 32  per  cento
    g) commissionari con deposito . . . . . . . . . . . 15 per  cento
    h) commissionari senza deposito e 
       altri intermediari con o senza 
       deposito; altri servizi di imprese . . . . . . . 60 per cento 
    i) alberghi e altri complessi ricettivi . . . . . . 74 per  cento
    l) somministrazioni di alimenti e 
       bevande; alberghi e altri 
       complessi ricettivi con ristorante . . . . . . . 62 per cento 
    m) esercenti arti e professioni . . . . . . . . . . 90 per cento 
 
  Per i  soggetti  che  iniziano  l'attivita'  il  volume  di  affari
dichiarato in via presuntiva e' ragguagliato ad anno. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  valgono  agli  effetti  della
dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e  dei  relativi
versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33. 
  3. Per i contribuenti che esercitano attivita'  in  relazione  alle
quali  sono  previste  percentuali  diverse,  l'imposta  sul   valore
aggiunto  e'  calcolata  separatamente  per  ciascuna   attivita'   a
condizione che le operazioni effettuate siano annotate  distintamente
nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta
annotazione si  applica,  relativamente  a  tutte  le  attivita',  la
percentuale piu' elevata. 
  4. Se nel corso dell'anno  il  limite  di  18  miloni  di  lire  e'
superato le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di  avere
applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel  corso  del
quale il limite e' superato; tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta
per l'anno non puo' essere inferiore a quello dell'imposta  calcolata
sulla  base  imponibile,  determinata  a  norma  del  comma  1,   con
riferimento ad un volume di affari di 18 milioni di lire. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
societa', agli enti  e  alle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1,  lettere  a),
b) e d), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non
si applicano altresi' per le  attivita'  di  cui  agli  articoli  34,
compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74- ter  del
presente decreto. 
  6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1  non
possono avvalersi della facolta' di acquistare  o  importare  beni  o
servizi senza  applicazione  dell'imposta  di  cui  ai  commi  primo,
lettera c), e secondo  dell'articolo  8  e  al  comma  secondo  degli
articoli 8- bis e  9  e  all'articolo  68,  lettera  a);  le  imprese
manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di  cui  al  sesto
comma dell'articolo  74  sono  tenute  al  pagamento  della  relativa
imposta e  devono  a  tal  fine  tenerne  distintamente  conto  nella
liquidazione relativa al  periodo  in  cui  sono  state  annotate  le
fatture ricevute o emesse. 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo  normale
nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente  ovvero  che
esercitano  tale  opzione  nella  dichiarazione   di   inizio   della
attivita'. L'opzione vale per tutte le  attivita'  esercitate,  salvo
quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,  anche  ai  fini  delle
imposte sul reddito, fino a quando non e' revocata e in ogni caso per
almeno un triennio."; 
    b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole:
"quattrocentottanta  milioni"  sono   sostituite   con   le   parole:
"trecentosessanta milioni".