Art. 5. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente: "Art. 30-bis (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta e' calcolata sulla base imponibile determinata applicando all'ammontare delle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, le seguenti percentuali per le attivita' esercitate: a) produzione di beni . . . . . . . . . . . . . . . 52 per cento b) produzione di servizi . . . . . . . . . . . . . 71 per cento c) commercio all'ingrosso . . . . . . . . . . . . . 13 per cento d) commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande . . . . . . . . . . . . . . 16 per cento e) commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati, di merceria e di articoli per l'abbigliamento . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento f) commercio al minuto di altri beni . . . . . . . 32 per cento g) commissionari con deposito . . . . . . . . . . . 15 per cento h) commissionari senza deposito e altri intermediari con o senza deposito; altri servizi di imprese . . . . . . . 60 per cento i) alberghi e altri complessi ricettivi . . . . . . 74 per cento l) somministrazioni di alimenti e bevande; alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante . . . . . . . 62 per cento m) esercenti arti e professioni . . . . . . . . . . 90 per cento Per i soggetti che iniziano l'attivita' il volume di affari dichiarato in via presuntiva e' ragguagliato ad anno. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33. 3. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto e' calcolata separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', la percentuale piu' elevata. 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 miloni di lire e' superato le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e' superato; tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno non puo' essere inferiore a quello dell'imposta calcolata sulla base imponibile, determinata a norma del comma 1, con riferimento ad un volume di affari di 18 milioni di lire. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle societa', agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi' per le attivita' di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74- ter del presente decreto. 6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera c), e secondo dell'articolo 8 e al comma secondo degli articoli 8- bis e 9 e all'articolo 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio della attivita'. L'opzione vale per tutte le attivita' esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto, anche ai fini delle imposte sul reddito, fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio."; b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole: "quattrocentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".