Art. 7. 
 
  1. Nei commi primo e  settimo  dell'articolo  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  le  parole:
"settecentottanta   milioni"   sono   sostituite   con   le   parole:
"trecentosessanta milioni". 
  2. Nell'articolo 79 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il reddito di impresa dei soggetti che  secondo  le  norme  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
sono ammessi al regime  di  contabilita'  semplificata  e  non  hanno
optato per il regime ordinario e'  costituito  dalla  differenza  tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri  proventi
di cui agli articoli  56  e  57,  comma  1,  conseguiti  nel  periodo
d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo
stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita  delle
rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli  59,
60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai
sensi  dell'articolo  54  e  delle  sopravvenienze  attive   di   cui
all'articolo 55  e  diminuita  delle  minusvalenze  e  sopravvenienze
passive di cui all'articolo 66."; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo  le
disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia  tenuto  il
registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le
perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66.  Non  e'
ammessa alcuna deduzione a titolo  di  accantonamento;  tuttavia  gli
accantonamenti di cui all'articolo 70 sono  deducibili  a  condizione
che risultino iscritti  nei  registri  di  cui  all'articolo  18  del
decreto indicato al comma 1."; 
    d) il comma 4 e' abrogato; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei  precedenti  commi,
le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63,  65,  74  e  78,  al
comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2  e  4  dell'articolo  64,  ai
commi 1, 2, 5 e 6  dell'articolo  75,  ai  commi  1,  2,  3,  4  e  6
dell'articolo  76  e  all'articolo  77.  Si  applica   inoltre,   con
riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il
reddito  di  impresa  pur  non  risultando  dalle  registrazioni   ed
annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto  indicato
nel  comma  1,  la  disposizione  dell'ultimo  periodo  del  comma  4
dell'articolo 75."; 
    f) i commi 6 e 9 sono abrogati.