Art. 8. 1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Art. 80 - (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54: a) imprese operanti nel settore dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 per cento b) imprese industriali e artigiane operanti nei settori: 1) alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . 36 per cento 2) estrattivo e di trasformazione primaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 per cento 3) manufatturiero . . . . . . . . . . . . . . 53 per cento c) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso . . . . . . . . . . . . . 21 per cento d) imprese operanti nel settore del commercio al minuto . . . . . . . . . . . . . . 29 per cento e) imprese operanti negli altri settori di attivita' commerciale . . . . . . . . . . . . 47 per cento f) imprese operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni . . . . . . . . 46 per cento g) imprese operanti nel settore del credito e delle assicurazioni . . . . . . . . . 67 per cento h) imprese operanti in altri settori di attivita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 per cento 2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato. 3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato.".