Art. 8. 
 
  1. L'articolo  80  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 80 - (Imprese minime). - 1. Per le  imprese  che  secondo  le
norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600, sono ammesse al regime di contabilita'  semplificata,  i  cui
ricavi  conseguiti  nel  periodo  di  imposta  precedente  non  hanno
superato 18 milioni di lire, il  reddito  imponibile  e'  determinato
applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti
coefficienti   di   redditivita'   e   aggiungendo   le   plusvalenze
patrimoniali di cui all'articolo 54: 
 
    a) imprese operanti nel settore 
       dell'agricoltura, foreste, caccia 
       e pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 per cento 
    b) imprese industriali e artigiane 
       operanti nei settori: 
           1) alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . 36 per cento 
          2) estrattivo e di trasformazione 
              primaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 per cento 
           3) manufatturiero . . . . . . . . . . . . . . 53 per cento 
    c) imprese operanti nel settore del 
       commercio all'ingrosso . . . . . . . . . . . . . 21 per cento 
    d) imprese operanti nel settore del 
       commercio al minuto . . . . . . . . . . . . . . 29 per cento 
    e) imprese operanti negli altri settori 
       di attivita' commerciale . . . . . . . . . . . . 47 per cento 
    f) imprese operanti nel settore dei 
       trasporti e delle comunicazioni . . . . . . . . 46 per cento 
    g) imprese operanti nel settore del 
       credito e delle assicurazioni . . . . . . . . . 67 per cento 
    h) imprese operanti in altri settori 
       di attivita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 per cento 
 
  2. Per i contribuenti che esercitano attivita'  in  relazione  alle
quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il  reddito
di impresa  e'  calcolato  separatamente  per  ciascuna  attivita'  a
condizione che le operazioni effettuate siano annotate  distintamente
nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.  In  mancanza  della  distinta
annotazione si  applica,  relativamente  a  tutte  le  attivita',  il
coefficiente di redditivita' piu' elevato. 
  3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti
nel periodo di imposta in cui le relative  operazioni  sono  state  o
avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma
dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, ovvero  per  i  contribuenti  che  effettuano
soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la
percezione. Si applica il  penultimo  comma  dell'articolo  18  sopra
indicato.".