ART. 7. 1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, sul parere da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, il Ministro puo' procedere direttamente all'emanazione del decreto. 2. L'ammissione ai contributi e' disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi e' emanato entro il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 4. 3. L'ammissione e' disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.
Nota all'art. 7: Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 si veda la precedente nota all'art. 2.