ART. 7. 
 
1. Esaurita la procedura di cui all'articolo  6,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i  problemi
delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione  del  programma,
sul parere da esprimersi  entro  30  giorni  dalla  richiesta,  della
commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli  interventi
da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30  giorni
previsti senza che la commissione abbia espresso parere, il  Ministro
puo' procedere direttamente all'emanazione del decreto. 
2. L'ammissione ai contributi e' disposta annualmente dal  Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua  delega,  dal  Ministro  per  i
problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate  dai
comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel
programma  per  la  realizzazione  degli   interventi,   secondo   le
risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per gli
anni successivi al primo il decreto di ammissione  ai  contributi  e'
emanato entro il 31 marzo.  I  contributi  sono  corrisposti  con  le
modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 4. 
3. L'ammissione e' disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui
di lire 2.000 miliardi nel triennio  1989-1991,  da  autorizzare  nel
limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e  di
lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non  contratte
in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi. 
 
          Nota all'art. 7:
             Per  il  testo  dell'art.  13 della legge n. 281/1970 si
          veda la precedente nota all'art. 2.