ART. 8. 
 
1. Per la concessione dei  contributi  previsti  dall'articolo  7  e'
autorizzato il limite di impegno quindicennale di  lire  50  miliardi
per ciascuno degli anno 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno
1991. 
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai  comuni
i mutui occorrenti  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei  limiti  di
mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la
suddetta   percentuale   puo'   essere   modificata   in    relazione
all'effettivo ricorso al credito effettuato presso  gli  istituti  di
cui al comma 6 dell'articolo 4. 
3. Si applicano altresi' le norme di cui ai commi, 6, 7 e 8 dell'art. 
4.