Art. 3
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
3.1 In relazione alle finalita' delle presenti norme si considerano
tre livelli di qualita' dello spazio costruito.
L'accessibilita' esprime il piu' alto livello in quanto ne consente
la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilita' rappresenta un livello di accessibilita' limitato ad
una parte piu' o meno estesa dell'edificio o delle unita'
immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione
fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacita'
motoria o sensoriale.
La adattabilita' rappresenta un livello ridotto di qualita',
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale,
di trasformazione in livello di accessibilita'; l'adattabilita' e',
pertanto, un'accessibilita' differita.
3.2 L'accessibilita' deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste
almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli fuori terra e'
consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche' sia assicurata la
possibilita' della loro installazione in un tempo successivo.
L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso
alla piu' alta unita' immobiliare e' posto oltre il terzo livello,
ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili;
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unita' immobiliare per
ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino
la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attivita' sociali, come quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al
punto 4.5.
3.4 Ogni unita' immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve
essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie
il requisito di visitabilita' si intende soddisfatto se il soggiorno
o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di
collegamento interni alle unita' immobiliari sono accessibili;
b) nelle unita' immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e
in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilita' si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a
un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre
la fruibilita' degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali
la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' ricettive il requisito
della visitabilita' si intende soddisfatto se tutte le parti e
servizi ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al
soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui
all'art. 5, sono accessibili;
d) nelle unita' immobiliari sedi di culto il requisito della
visitabilita' si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai
fedeli per assistere alle funzioni religiose e' accessibile;
e) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, il
requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se, nei casi in
cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal
caso deve essere prevista l'accessibilita' anche ad almeno un
servizio igienico.
Nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, di
superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilita'
si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione,
caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attivita' non aperte al pubblico e
non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, e'
sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita'.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli
plurifamiliari privi di parti comuni, e' sufficiente che sia
soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita':
3.5 Ogni unita' immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve
essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non e'
gia' richiesta l'accessibilita' e/o la visitabilita', fatte salve le
deroghe consentite dal presente decreto.