Art. 3
                  CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
3.1  In  relazione alle finalita' delle presenti norme si considerano
tre livelli di qualita' dello spazio costruito.
L'accessibilita'  esprime  il piu' alto livello in quanto ne consente
la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilita' rappresenta un livello di accessibilita' limitato ad
una   parte   piu'   o  meno  estesa  dell'edificio  o  delle  unita'
immobiliari,   che   consente   comunque   ogni   tipo  di  relazione
fondamentale  anche  alla  persona  con  ridotta o impedita capacita'
motoria o sensoriale.
La   adattabilita'   rappresenta  un  livello  ridotto  di  qualita',
potenzialmente  suscettibile,  per originaria previsione progettuale,
di  trasformazione  in livello di accessibilita'; l'adattabilita' e',
pertanto, un'accessibilita' differita.
3.2 L'accessibilita' deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste
almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli fuori terra e'
consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche' sia assicurata la
possibilita'   della  loro  installazione  in  un  tempo  successivo.
L'ascensore  va  comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso
alla  piu'  alta  unita' immobiliare e' posto oltre il terzo livello,
ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili;
a)  almeno  il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unita' immobiliare per
ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino
la   suddetta   quota,  alle  richieste  eccedenti  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
b)   gli   ambienti  destinati  ad  attivita'  sociali,  come  quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c)  gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento  obbligatorio,  secondo  le  norme  specifiche di cui al
punto 4.5.
3.4  Ogni unita' immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve
essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie
il  requisito di visitabilita' si intende soddisfatto se il soggiorno
o  il  pranzo,  un  servizio  igienico  ed  i  relativi  percorsi  di
collegamento interni alle unita' immobiliari sono accessibili;
b)  nelle unita' immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o  al  chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e
in  quelle  di  ristorazione,  il  requisito  della  visitabilita' si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a
un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre
la fruibilita' degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali
la biglietteria e il guardaroba;
c)  nelle unita' immobiliari sedi di attivita' ricettive il requisito
della  visitabilita'  si  intende  soddisfatto  se  tutte  le parti e
servizi  ed  un  numero  di  stanze e di zone all'aperto destinate al
soggiorno  temporaneo  determinato  in  base alle disposizioni di cui
all'art. 5, sono accessibili;
d)  nelle  unita'  immobiliari  sedi  di  culto  il  requisito  della
visitabilita'  si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai
fedeli per assistere alle funzioni religiose e' accessibile;
e)  nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, il
requisito  della visitabilita' si intende soddisfatto se, nei casi in
cui  sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in
rapporto  con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal
caso  deve  essere  prevista  l'accessibilita'  anche  ad  almeno  un
servizio igienico.
Nelle  unita'  immobiliari  sedi  di attivita' aperte al pubblico, di
superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilita'
si  intende  soddisfatto  se sono accessibili gli spazi di relazione,
caratterizzanti  le  sedi  stesse,  nelle quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta;
f)  nei  luoghi  di lavoro sedi di attivita' non aperte al pubblico e
non   soggette  alla  normativa  sul  collocamento  obbligatorio,  e'
sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita'.
g)   negli   edifici   residenziali   unifamiliari   ed   in   quelli
plurifamiliari   privi  di  parti  comuni,  e'  sufficiente  che  sia
soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita':
3.5  Ogni unita' immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve
essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non e'
gia'  richiesta l'accessibilita' e/o la visitabilita', fatte salve le
deroghe consentite dal presente decreto.