Art. 5
CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITA'
5.1 RESIDENZA.
Nelle unita' immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui
all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su
sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio
igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di
progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle
relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le
soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona
deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con
ridotta o impedita capacita' motoria, mediante un percorso continuo
in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri
mezzi di sollevamento.
Qualora le attivita' siano soggette alla vigente normativa
antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che,
nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di
esodo accessibile o un "lungo sicuro statico".
In particolare, la sala per riunioni, spettacolo e ristorazione deve
inoltre:
- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacita'
motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o
frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati
per persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale,
con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico
e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino
spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve
essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con
rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria e deve
inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persona su
sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di
dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote;
- deve essere consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio
igienico.
Per consentire la visitabilita' nelle sale e nei luoghi per riunioni,
spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di
cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il
soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.3. STRUTTURE RICETTIVE
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici,
campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un
determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta
o impedita capacita' motoria. Tali stanze devono avere arredi,
servizi, percorsi e spazi di manovra che consentono l'uso agevole
anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere
accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno
un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve
essere di almeno due fino a 40 o frazioni di 40, aumentato di altre
due ogni 40 stanze o frazione di 40 in piu'.
In tutte le stanze e' opportuno prevedere un apparecchio per la
segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente
nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo
sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle
attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle
superfici destinate alle unita' di soggiorno temporaneo con un minimo
assoluto di due unita'.
Per consentire la visitabilita' nelle strutture ricettive si devono
rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a
garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4. LUOGHI PER IL CULTO
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le
funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso
continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1.,
4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito
specifico.
5. ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita
l'accessibilita' agli spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono
prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
5.6. ARREDI FISSI
Per assicurare la visitabilita' gli arredi fissi non devono
costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attivita'
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7. VISITABILITA' CONDIZIONATA.
Negli edifici, unita' immobiliari o ambientali aperti al pubblico
esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non
siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilita'
contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilita'
di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a
ridotta o impedita capacita' motoria, deve essere posto in
prossimita' dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale
deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilita' di
cui all'art. 2 del D.P.R. 384/78.