Art. 6
CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA ADATTABILITA'
6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano
adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori
che non modificano ne' la struttura portante, ne' la rete degli
impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle
necessita' delle persone con ridotta o impedita capacita' motoria,
garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme
relative alla accessibilita'.
La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una
particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento
dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia
della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unita' immobiliari a piu'
livelli, per particolari conformazioni della scala non e' possibile
ipotizzare l'inserimento di una servoscala con piattaforma, deve
essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una
piattaforma elevatrice.
6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il
soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova
edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a
tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e
culturali.
L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve
compromettere la fruibilita' delle rampe e dei ripiani orizzontali,
soprattutto in relazione alla necessita' di garantire un adeguato
deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.