Art. 6
            CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA ADATTABILITA'
6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.
Gli  edifici  di  nuova  edificazione  e le loro parti si considerano
adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori
che  non  modificano  ne'  la  struttura  portante, ne' la rete degli
impianti  comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle
necessita'  delle  persone  con ridotta o impedita capacita' motoria,
garantendo  il  soddisfacimento  dei  requisiti  previsti dalle norme
relative alla accessibilita'.
La  progettazione  deve  garantire  l'obiettivo  che  precede con una
particolare  considerazione  sia del posizionamento e dimensionamento
dei  servizi  ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia
della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.
A  tale  proposito  quando  all'interno  di unita' immobiliari a piu'
livelli,  per  particolari conformazioni della scala non e' possibile
ipotizzare  l'inserimento  di  una  servoscala  con piattaforma, deve
essere   previsto   uno   spazio  idoneo  per  l'inserimento  di  una
piattaforma elevatrice.
6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Negli   interventi   di   ristrutturazione   si   deve  garantire  il
soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova
edificazione,  fermo  restando  il rispetto della normativa vigente a
tutela  dei  beni  ambientali,  artistici,  archeologici,  storici  e
culturali.
L'installazione  dell'ascensore  all'interno  del vano scala non deve
compromettere  la  fruibilita' delle rampe e dei ripiani orizzontali,
soprattutto  in  relazione  alla  necessita' di garantire un adeguato
deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.