Art. 5. Fondo di produttivita' 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 viene istituito il «Fondo di produttivita»" per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 17.000 euro per l'anno 2007 e di 109.000 euro a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008. 3. Gli importi di cui al comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 4. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998 1999), con esclusione delle lettere e) ed f), come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo. 5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.