Art. 5.
                       Fondo di produttivita'
    1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006 viene istituito il «Fondo di
produttivita»"  per  il  personale  direttivo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione
di  quota  parte  delle risorse del Fondo di cui all'art. 47 del CCNL
24 maggio  2000  (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999),  come  integrato da quota parte di quelle di cui all'art.
25  del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art.
5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al
personale  dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse
per  particolari  servizi  resi, determinate sulla base delle vigenti
disposizioni.
    2.  Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 17.000 euro per
l'anno  2007  e  di 109.000 euro a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a
valere dal 2008.
    3.  Gli  importi  di  cui  al  comma 2  non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
    4. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i
criteri  di  cui  all'art.  48  del  CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio
normativo  1998-2001  e  biennio economico 1998 1999), con esclusione
delle   lettere e)  ed f),  come  integrato  dall'art.  26  del  CCNL
26 maggio  2004  (biennio  economico  2002-2003),  in sede di accordo
integrativo  nazionale  previsto dall'art. 84 del decreto legislativo
13 ottobre  2005,  n.  217,  ed in quanto compatibile con il medesimo
decreto legislativo.
    5.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio di
competenza  sono  conservate  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo.