Art. 6. Standard organizzativi delle strutture 1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, possono essere costituiti sempreche' previsti dai piani territoriali di cui all'art. 11 del presente decreto. 2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria. 3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilita' degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/1999, art. 69, comma 2, nonche' l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di «Istituto Tecnico Superiore», con l'indicazione del settore di riferimento, e' attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b). 4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento. 5. Gli ITS acquistano la personalita' giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1. 6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorita' indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all'art. 7 e le tipologie di attivita' indicate nell'allegato a). 7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.