Art. 6.

               Standard organizzativi delle strutture

  1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia
di  programmazione  dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge
2 aprile  2007,  n.  40,  art. 13, comma 2, possono essere costituiti
sempreche'  previsti  dai  piani  territoriali di cui all'art. 11 del
presente decreto.
  2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi
di  cui  al  comma 3,  operano  per  favorire il raggiungimento degli
obiettivi  di  cui  all'art.  1,  con una offerta formativa stabile e
visibile  con  riferimento  alla  dimensione  regionale,  nazionale e
comunitaria.
  3.   Ai   fini  di  determinare  gli  elementi  essenziali  per  la
riconoscibilita'  degli  ITS  su  tutto il territorio nazionale e con
l'obiettivo  di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti
pubblici  e  privati di cui alla legge n. 144/1999, art. 69, comma 2,
nonche'   l'integrazione   tra   risorse   pubbliche  e  private,  la
denominazione  di «Istituto Tecnico Superiore», con l'indicazione del
settore  di  riferimento, e' attribuita esclusivamente alle strutture
rispondenti  alle  linee  guida  contenute  nell'allegato a) che sono
configurate  secondo  lo  standard  organizzativo della fondazione di
partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice
Civile   e   sulla   base   dello   schema   di   statuto   contenuto
nell'allegato b).
  4.  Gli  istituti  tecnici  e gli istituti professionali, fondatori
degli  ITS  di  cui  al  comma 2,  ne costituiscono le istituzioni di
riferimento.
  5. Gli ITS acquistano la personalita' giuridica a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1.
  6.  Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorita' indicate dalle
regioni,   nell'ambito   della   programmazione   regionale  di  loro
competenza,  i percorsi rispondenti agli standard di cui all'art. 7 e
le tipologie di attivita' indicate nell'allegato a).
  7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita
il  controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3
con  i  poteri  previsti  dal  capo II, titolo II, libro I del codice
civile  e,  in  particolare,  dall'art.  23,  ultimo  comma,  e dagli
articoli 25, 26, 27 e 28.