Art. 8. Certificazione dei percorsi 1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'universita', della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, sono definite le modalita' per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonche' le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilita' dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.