Art. 8.

                     Certificazione dei percorsi

  1.  Ai  fini  del  rilascio della certificazione di cui all'art. 7,
comma 1,  da  parte  dell'istituto  tecnico  o professionale, ente di
riferimento  dell'ITS,  i percorsi si concludono con verifiche finali
delle   competenze   acquisite,   condotte   da  commissioni  d'esame
costituite  in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della
scuola,  dell'universita',  della formazione professionale ed esperti
del mondo del lavoro.
  2.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 4, comma 3, sono definite le
modalita'  per  la  costituzione  delle commissioni di cui al comma 1
nonche'   le  indicazioni  generali  per  la  verifica  finale  delle
competenze  acquisite  da parte delle commissioni di cui al comma 1 e
la  relativa  certificazione,  ai fini della spendibilita' dei titoli
conseguiti   a   conclusione  dei  percorsi  in  ambito  nazionale  e
dell'Unione europea.