Art. 4.
     Programma di applicazione per la trasmissione delle ricette

  1.  Con  riferimento alle eventuali richieste regionali di adesione
totale   o  parziale  al  comma 11  dell'art.  50  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n. 326, e successive modificazioni, relativamente
alla  trasmissione  telematica  dei dati delle ricette dai medici, di
cui  all'art. 1, comma 1, lettera a), le regioni devono presentare al
Ministero dell'economia e delle finanze:
    a)  la  propria richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;
    b) il progetto regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  2. Le modalita' tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati
delle  ricette sono stabilite nell'allegato disciplinare tecnico, nel
rispetto del Sistema pubblico di connettivita'.
  3.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  della salute, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  delle  riforme  e innovazioni e sentito il
CNIPA  per  quanto  attiene  gli  aspetti  di  competenza del Sistema
Pubblico  di  Connettivita' (SPC), nonche' l'I.N.P.S. per gli aspetti
di  propria  competenza, valuta la conformita' dei progetti regionali
di  cui  al  comma 1 alle modalita' di trasmissione telematica di cui
all'art. 1 e dell'allegato disciplinare tecnico.
  4.  Per  la  trasmissione  telematica  dei  dati di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministero  della  salute,  detta  le ulteriori
disposizioni  attuative  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 810,  ultimo
periodo,  della  legge  n. 296 del 2006, tenuto conto degli eventuali
progetti regionali di cui all'art. 4.