Art. 5. Definizioni dei dati delle ricette mediche 1. La trasmissione telematica dei dati della ricetta medica comprende l'inserimento da parte del medico, secondo le modalita' da stabilirsi con decreti attuativi del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero della salute di cui all'art. 1, comma 810, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, dei seguenti dati obbligatori: a) codice fiscale dell'assistito ovvero codice STP o indicazione dell'area geografica di provenienza (UE/extraUE); b) codice della ricetta; c) diagnosi e codice ICD9; d) dati relativi alle eventuali esenzioni; e) Note AIFA; f) dati delle prescrizioni; g) tipo di ricetta; h) data di compilazione; i) visita ambulatoriale o domiciliare.