Art. 5.
             Definizioni dei dati delle ricette mediche

  1.  La  trasmissione  telematica  dei  dati  della  ricetta  medica
comprende  l'inserimento da parte del medico, secondo le modalita' da
stabilirsi  con  decreti  attuativi  del  Ministero dell'economia, di
concerto  con il Ministero della salute di cui all'art. 1, comma 810,
ultimo  periodo,  della  legge  n.  296  del  2006, dei seguenti dati
obbligatori:
    a) codice  fiscale dell'assistito ovvero codice STP o indicazione
dell'area geografica di provenienza (UE/extraUE);
    b) codice della ricetta;
    c) diagnosi e codice ICD9;
    d) dati relativi alle eventuali esenzioni;
    e) Note AIFA;
    f) dati delle prescrizioni;
    g) tipo di ricetta;
    h) data di compilazione;
    i) visita ambulatoriale o domiciliare.