Art. 4.
                      Presentazione dei reclami
  1.  I  soggetti  di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), presentano
all'ISVAP:
    a) i    reclami    per   l'accertamento   dell'osservanza   delle
disposizioni  del  decreto  e  delle  relative  norme  di attuazione,
nonche'  delle  disposizioni  della  Parte  III,  Titolo III, Capo I,
Sezione  IV-bis  del  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206
relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al
consumatore,   da   parte   delle   imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
    b) i   reclami  gia'  presentati  direttamente  alle  imprese  di
assicurazione  ai  sensi dell'art. 8, che non hanno ricevuto risposta
entro  il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese
stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
    c) i  reclami  per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui
all'art. 7.
  2.  Non rientrano nella competenza dell'ISVAP ai sensi del presente
regolamento:
    a) i  reclami  in  relazione  al cui oggetto sia gia' stata adita
l'autorita' giudiziaria;
    b) i  reclami  concernenti  l'accertamento  dell'osservanza delle
disposizioni del testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle
relative   norme   di   attuazione  disciplinanti  la  sollecitazione
all'investimento   di   prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
assicurazione,  nonche'  il  comportamento  dei  soggetti abilitati e
delle  imprese  di assicurazione, relativamente alla vendita diretta,
nella  sottoscrizione  e  nel  collocamento  dei  prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione;
    c) i  reclami  concernenti  l'accertamento  dell'osservanza delle
disposizioni  del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle
relative  norme  di  attuazione  disciplinanti  la  trasparenza  e le
modalita'   di   offerta   al  pubblico  delle  forme  pensionistiche
complementari.
  3.  Nel caso di ricezione di reclami di cui al comma 2, lettera a),
l'SVAP  informa  il  reclamante  che gli stessi esulano dalla propria
competenza.
  4.  Nel  caso di ricezione di reclami di cui al comma 2, lettere b)
e c),    l'ISVAP   trasmette   senza   ritardo   i   reclami   stessi
rispettivamente alla CONSOB o alla COVIP, dandone contestuale notizia
al reclamante.
  5.   I   reclami   aventi  ad  oggetto  la  gestione  del  rapporto
contrattuale,  segnatamente  sotto  il  profilo  dell'attribuzione di
responsabilita',   della   effettivita'   della   prestazione,  della
quantificazione  ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto,
vengono  dal reclamante rivolti direttamente all'impresa, fatta salva
la  possibilita'  di rivolgersi all'ISVAP nei casi di cui al comma 1,
lettera b).
  6.  Nel  caso di reclami nelle materie di cui al comma 5 presentati
direttamente all'ISVAP, l'Autorita' inoltra il reclamo all'impresa di
assicurazione  entro il termine di 90 giorni dal ricevimento, dandone
contestuale   comunicazione   all'interessato.   L'impresa  invia  la
relativa  risposta  direttamente  al  reclamante  entro 45 giorni dal
ricevimento del reclamo.