Art. 4. Presentazione dei reclami 1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), presentano all'ISVAP: a) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonche' delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) i reclami gia' presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all'art. 7. 2. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP ai sensi del presente regolamento: a) i reclami in relazione al cui oggetto sia gia' stata adita l'autorita' giudiziaria; b) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonche' il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalita' di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. 3. Nel caso di ricezione di reclami di cui al comma 2, lettera a), l'SVAP informa il reclamante che gli stessi esulano dalla propria competenza. 4. Nel caso di ricezione di reclami di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ISVAP trasmette senza ritardo i reclami stessi rispettivamente alla CONSOB o alla COVIP, dandone contestuale notizia al reclamante. 5. I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilita', della effettivita' della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, vengono dal reclamante rivolti direttamente all'impresa, fatta salva la possibilita' di rivolgersi all'ISVAP nei casi di cui al comma 1, lettera b). 6. Nel caso di reclami nelle materie di cui al comma 5 presentati direttamente all'ISVAP, l'Autorita' inoltra il reclamo all'impresa di assicurazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'impresa invia la relativa risposta direttamente al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.