Art. 17 (Comunicazioni dei consigli dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense) 1. Al fine dell'inserimento nei registri degli indirizzi elettronici, i consigli dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense comunicano al Ministero della giustizia ed ai punti di accesso di riferimento, le seguenti informazioni e le loro variazioni, per via telematica, relative ai difensori: a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) domicilio; e) indirizzo elettronico, dichiarato e fornito dal punto di accesso; f) data, ora e minuti dell'ultima variazione dell'indirizzo elettronico; g) dati identificativi del punto di accesso che fornisce il servizio di posta elettronica; h) stato del difensore: attivo, sospeso, cancellato, radiato; con indicazione di inizio efficacia del provvedimento e di fine efficacia nell'ipotesi di provvedimento temporaneo. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' sottoscritta, con firma digitale, dal presidente del consiglio dell'ordine ovvero del Consiglio nazionale forense, o da un loro delegato. 3. La comunicazione di cui al comma 1 e' strutturata in linguaggio XML, secondo il formato definito nel decreto ministeriale cui all'articolo 52. 4. La comunicazione fatta dal punto di accesso gestito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal Consiglio Nazionale Forense vale quale adempimento degli obblighi di cui al comma 1. 5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata da una casella di posta elettronica certificata, univoca per ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, aderente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato A, indicata con atto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.