Art. 17
(Comunicazioni   dei   consigli  dell'ordine  degli  avvocati  e  del
                    Consiglio nazionale forense)

  1.   Al   fine   dell'inserimento   nei  registri  degli  indirizzi
elettronici,  i  consigli  dell'ordine  degli avvocati e il Consiglio
nazionale forense comunicano al Ministero della giustizia ed ai punti
di  accesso  di  riferimento,  le  seguenti  informazioni  e  le loro
variazioni, per via telematica, relative ai difensori:
   a) nome e cognome;
   b) luogo e data di nascita;
   c) codice fiscale;
   d) domicilio;
   e) indirizzo  elettronico,  dichiarato  e  fornito  dal  punto  di
accesso;
   f) data,   ora  e  minuti  dell'ultima  variazione  dell'indirizzo
elettronico;
   g) dati  identificativi  del  punto  di  accesso  che  fornisce il
servizio di posta elettronica;
   h) stato  del difensore: attivo, sospeso, cancellato, radiato; con
indicazione di inizio efficacia del provvedimento e di fine efficacia
nell'ipotesi di provvedimento temporaneo.
  2.  La  comunicazione  di cui al comma 1 e' sottoscritta, con firma
digitale,   dal  presidente  del  consiglio  dell'ordine  ovvero  del
Consiglio nazionale forense, o da un loro delegato.
  3.  La comunicazione di cui al comma 1 e' strutturata in linguaggio
XML,  secondo  il  formato  definito  nel  decreto  ministeriale  cui
all'articolo 52.
  4.  La  comunicazione  fatta  dal  punto  di  accesso  gestito  dal
Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  o  dal  Consiglio  Nazionale
Forense vale quale adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
  5.  La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata da una casella di
posta   elettronica   certificata,   univoca  per  ciascun  consiglio
dell'ordine   degli   avvocati,  aderente  alle  specifiche  tecniche
riportate   nell'allegato  A,  indicata  con  atto  sottoscritto  dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine.