Art. 4.
         Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

    1. I  contratti  collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per  la  parte  normativa  e  biennale  per  la  parte economica e si
riferiscono  a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da  trattarsi  in  un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  di negoziazione diversi,
essendo  legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione
e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
    2. L'Azienda  provvede  a  costituire  la  delegazione  di  parte
pubblica  abilitata  alle trattative di cui al comma 1 entro quindici
giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro
quindici  giorni  dalla  presentazione  delle  piattaforme e comunque
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
    3. Entro   trenta   giorni   dalla  stipula  del  presente  CCNL,
l'Azienda,   trasmette   alla   regione  la  documentazione  relativa
all'ammontare  dei  fondi  contrattuali  e  ne  fornisce  contestuale
informazione  alle  OO.SS.  ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a)
del CCNL del 3 novembre 2005.
    4. La  contrattazione  integrativa,  avviata  tenendo conto della
tempistica   stabilita   nel   comma 4   dell'art   5  (Coordinamento
regionale),  sulla  base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove
non   siano   state   presentate  le  piattaforme,  deve  concludersi
perentoriamente   entro   centocinquanta  giorni  dalla  stipula  del
presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente
motivato  e comunque in presenza di trattative gia' avviate e in fase
conclusiva.
    5. Nel  corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare
fattivamente,  nell'osservanza  dei principi di lealta' e buona fede,
al  rispetto  della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel
periodo  di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con
una  frequenza  e  assiduita'  tali  da  consentire  la  stipula  del
contratto  integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi
sulle   modalita'  ritenute  piu'  utili  per  la  conclusione  delle
trattative.
    6. I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione,  anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi
e  conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
    7. Il    controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e'
effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo   integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  e'
inviata  a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica
la   sottoscrizione   e'   effettuata  dal  titolare  del  potere  di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
    8. Le  aziende  e  gli  enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i
contratti  integrativi  entro  cinque  giorni dalla sottoscrizione ai
sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    9. Le  clausole  dei  commi  3  e  4  del presente articolo hanno
carattere  sperimentale  e sono soggette a verifica delle parti nella
prossima sessione negoziale di livello nazionale.
    10. L'art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005 e' disapplicato.