Art. 5. Coordinamento regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative: a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 53 del CCNL 3 novembre 2005; b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente; c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo alinea del CCNL 3 novembre 2005; d) alla modalita' di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000; e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL 3 novembre 2005; f) alla verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza; g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonche' di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita' assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attivita' professionali ed ai suoi presupposti e condizioni; i) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilita' in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6; j) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera G) del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa; k) ai criteri generali per l'attuazione dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e modalita' e limiti della copertura dei relativi oneri; l) ai criteri per la definizione delle modalita' di riposo nelle ventiquattro ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL. 2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalita' dell'art. 4. 3. Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi della facolta' di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1 medesimo. 4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 del presente CCNL. 5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del primo biennio e 8 e 9 del secondo biennio), nonche' dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli articoli 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3 novembre 2005, dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli articoli 25, 26 e 27 del presente CCNL. 6. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevedera' gli argomenti e le modalita' di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli articoli 49, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52 del CCNL 3 novembre 2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguardera', comunque, la verifica dell'entita' dei finanziamenti, dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruita', fermo restando il valore della spesa regionale. 7. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno inviati all'ARAN per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 8. L'art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 e' disapplicato.