Art. 5.
                       Coordinamento regionale

    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
regioni,  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
contratto,   previo   confronto   con   le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
nelle seguenti materie relative:
      a) all'utilizzo  delle risorse regionali di cui all'art. 53 del
CCNL 3 novembre 2005;
      b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione
continua,  comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente;
      c) alle  metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione  organica  del  personale (art. 50, comma 2, lettera a) del
CCNL  8 giugno  2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo alinea del
CCNL 3 novembre 2005;
      d) alla  modalita'  di  incremento dei fondi in caso di aumento
della  dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche ad
invarianza  del  numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del
CCNL 8 giugno 2000;
      e) ai  criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione
dei  dirigenti  che  devono  essere  adottati  preventivamente  dalle
aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
      f) alla  verifica  dell'efficacia  e  della  corrispondenza dei
servizi  pubblici  erogati  alla  domanda e al grado di soddisfazione
dell'utenza;
      g) ai  criteri  generali  per sviluppare a livello aziendale un
sistema  di  standard  e procedure finalizzati all'individuazione dei
volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto
nonche'  di  monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento  degli  obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
      h) ai    criteri   generali   per   la   razionalizzazione   ed
ottimizzazione    delle    attivita'    connesse   alla   continuita'
assistenziale  ed  urgenza/emergenza  al  fine  di  favorire  la loro
valorizzazione   economica   secondo   la   disciplina  del  presente
contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000  relativo  alle  tipologie di attivita' professionali ed ai suoi
presupposti e condizioni;
      i) all'applicazione  dell'art.  17  del  CCNL 10 febbraio 2004,
diretto  a  regolare  la mobilita' in caso di eccedenza dei dirigenti
nei  processi  di  ristrutturazione  aziendale  attuati  ai sensi del
comma 6;
      j) ai  criteri  generali  per  l'inserimento,  nei  regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera
G)  del  3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio
della  libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento
delle liste di attesa;
      k) ai  criteri generali per l'attuazione dell'istituzione della
qualifica    unica   di   dirigente   delle   professioni   sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della  professione ostetrica e modalita' e limiti della copertura dei
relativi oneri;
      l) ai  criteri  per  la  definizione  delle modalita' di riposo
nelle ventiquattro ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.
    2.  Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee
di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli
altri  livelli  di  relazioni  sindacali  previsti dal contratto sono
avviati secondo i tempi e le modalita' dell'art. 4.
    3.  Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni
dalla  data  in  vigore  del CCNL, di non avvalersi della facolta' di
emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse
costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito
dei  livelli  per  ciascuna  di  esse previsti dal presente contratto
anche  prima  della  scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1
medesimo.
    4.  Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di
novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 del presente CCNL.
    5.  Tenuto  conto  delle  lettere c)  e d) del comma 1 rimangono,
comunque,  ferme  tutte  le  regole  contrattuali  stabilite  per  la
formazione   e   l'incremento   dei  fondi  dai  CCNL  8 giugno  2000
(articoli 50,  51,  52  e  53  del  primo biennio e 8 e 9 del secondo
biennio),  nonche'  dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004,  confermate  dagli articoli 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3 novembre
2005,  dagli  articoli  9,  10  e  11  del CCNL 5 luglio 2006 e dagli
articoli 25, 26 e 27 del presente CCNL.
    6.  Ferma  rimanendo  l'autonomia  aziendale,  il  sistema  delle
relazioni  sindacali  regionali,  secondo  i  protocolli  definiti in
ciascuna  regione  con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL,  prevedera'  gli  argomenti  e le modalita' di confronto con le
medesime  su  materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di  attuazione  dello  stesso,  specie  con  riguardo alle risultanze
dell'applicazione   dell'art.   7   e   degli   articoli 49,   51   e
corrispondenti  fondi  dell'art. 52 del CCNL 3 novembre 2005 solo nei
casi  di  eventuale  incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto
riguardera',  comunque,  la  verifica dell'entita' dei finanziamenti,
dei  fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di
pertinenza  delle  aziende  sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle   soggette  a  riorganizzazione  in  conseguenza  di  atti  di
programmazione   regionale,   assunti  in  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  229  del  1999,  per  ricondurli a congruita', fermo
restando il valore della spesa regionale.
    7. I  protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno
inviati  all'ARAN  per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art.
46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    8. L'art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 e' disapplicato.