Art. 7. 
  1. L'uso della denominazione  "San  Daniele"  o  "San  Daniele  del
Friuli" e di ogni altra indicazione contenente il toponimo  suddetto,
nell'ambito di singole ragioni sociali e marchi d'impresa, e' vietato
a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, fatte salve  le
ragioni sociali ed  i  marchi  d'impresa  la  cui  utilizzazione  sia
provata da data anteriore. 
  2. E' in  ogni  caso  vietata  la  vendita  di  prosciutti  la  cui
etichettatura faccia riferimento  ad  aziende  e  loro  sedi  in  San
Daniele del Friuli che non siano titolari di  prosciuttifici  ubicati
nella zona tipica di cui all'articolo 1.