Art. 10 
(Telegiornali e giornali  radio  -  Rettifica  Comunicati  di  organi
                              pubblici) 
  1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme  sulla
registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5  e  6
della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori  dei  telegiornali  e
dei  giornali  radio  sono,  a  questo  fine,  considerati  direttori
responsabili. 
  2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali  o  materiali
da trasmissioni contrarie  a  verita',  ha  diritto  di  chiedere  al
concessionario privato o alla  concessionaria  pubblica  ovvero  alle
persone da loro delegate al  controllo  della  trasmissione  che  sta
trasmessa  apposita  rettifica,  purche'  questa  ultima  non   abbia
contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali. 
  3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione
della  relativa  richiesta,  in  fascia  oraria  e  con  il   rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato  origine  alla
lesione  degli  interessi.  Trascorso  detto  termine  senza  che  la
rettifica sia stata effettuata,  l'interessato  puo'  trasmettere  la
richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4. 
  4. Fatta salva competenza dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria  a
tutela dei diritti soggettivi, nel  caso  in  cui  il  concessionario
privato o la concessionaria pubblica ritengano che non  ricorrono  le
condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il
giorno successivo alla richiesta  la  questione  al  Garante  che  si
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata
la richiesta  di  rettifica  quest'ultima,preceduta  dall'indicazione
della pronuncia del Garante stesso, deve essere  trasmessa  entro  le
ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. 
  5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato,  le  Regioni  e  gli
enti pubblici  territoriali,  per  soddisfare  gravi  ed  eccezionali
esigenze di pubblica necessita',  nell'ambito  interessato  da  dette
esigenze,  possono  chiedere  ai   concessionari   privati   o   alla
concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati.
Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. 
  6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  22,  primo
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. 
 
          Nota all'art. 10, comma 6:
          -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 della legge
          n.  103/1975:
          "La  societa'  concessionaria  e'  tenuta  a  trasmettere i
          comunicati e  le  dichiarazioni  ufficiali  del  Presidente
          della   Repubblica,   dei   Presidenti   del  Senato  della
          Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente  del
          Consiglio   di   Ministri  e  del  Presidente  della  Corte
          costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo
          procedere  e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione
          della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni".