Art. 11 Azioni positive per la pari opportunita' 1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparita' tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonche' di assegnazione di posti di responsabilita'. 2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della renumerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parita' e la pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla lege 22 giugno 1990, n. 164.
Nota all'art. 11, comma 2: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 164/1990: "Art. 1. (Costituzione della Commissione). - 1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, e' costituita presso la Presidenza del Consilio dei Ministri la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna - indicata nella presente legge con il termine "la Commissione" - con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parita' in conformita' all'art. 3 della Costituzione. 2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parita' di opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, lettera m). 3. La Commissione e' la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche femminili".