Art. 12 
         (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive) 
  1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive
la cui tenuta e' affidata al Garante. 
  2.  Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro  la
concessionaria  pubblica,  i  concessionari   privati,   le   imprese
autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43  della  legge  14  aprile
1975, n. 103, nonche' le imprese di produzione o di distribuzione  di
programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli
impianti radiofonici e televisivi. 
  3.  Le  modalita'  per  l'iscrizione  nel  registro,   nonche'   le
disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento
previsto dall'articolo 38. 
  4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica,
i concessionari privati e le  imprese  di  nazionalita'  italiana  di
produzione,  di  distribuzione  dei  programmi  o  concessionarie  di
pubblicita' quando una delle parti contraenti non  sia  iscritta  nel
registro nazionale. 
  5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni  o
in raccomandata per azioni o a responsabilita' limitata, la  societa'
soggetta  all'obbligo  di  cui  al  comma  2  e'  tenuta  a  chiedere
l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei
propri soci, ivi comprese societa' dei soci della societa' atte quali
sono  intestate  le  azioni  o  quote  della  societa'  che  esercita
l'impresa nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano
direttamente o indirettamente, con  l'indicazione  del  numero  delle
azioni o dell'entita' delle quote da  essi  possedute.  L'obbligo  di
iscrizione si applica ai soci costituiti da persone  fisiche  qualora
possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della  societa'
che esercita l'impresa radiotelevisiva,  delle  societa'  alle  quali
sono intestate azioni o quote della societa' che  esercita  l'impresa
ovvero delle societa' che  comunque  la  controllano  direttamente  o
indirettamente. 
  6. Alle imprese di produzione o di  distribuzione  di  programmi  o
concessionarie di pubblicita' da trasmettere  mediante  gli  impianti
radiofonici e televisivi privati si applicano  le  norme  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 17. 
 
          Nota all'art. 12, comma 2:
          -  Per  il  testo  degli  articoli  38  e 43 della legge n.
          103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1.