Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive) 1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al Garante. 2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. 3. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 38. 4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale. 5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in raccomandata per azioni o a responsabilita' limitata, la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese societa' dei soci della societa' atte quali sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita l'impresa nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa' che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente. 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 17.
Nota all'art. 12, comma 2: - Per il testo degli articoli 38 e 43 della legge n. 103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1.