Art. 13 
             (Trasferimenti di proprieta' delle imprese 
radiotelevisive e relative comunicazioni) 
  1. Deve essere  data  comunicazione  scritta  al  Garante  ai  fini
dell'iscrizione  nel  registro  di  cui  all'articolo  12   di   ogni
trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in  forma
individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino piu'
del  10  per  cento  del  capitale  sociale   e   quando   successivi
trasferimenti di quote inferiori al 10  per  cento  abbiano  superato
tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento  per  le  societa'
per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve  essere  data  con
atto notificato ai sensi di legge da entrambe  le  parti  interessate
entro dieci giorni dal trasferimento. 
  2.  Nella  comunicazione,  devono  essere  indicati  l'oggetto  del
trasferimento,  il  nome  o  la  ragione  o   denominazione   sociale
dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base ai quali
il trasferimento e' effettuato. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni  caso
ai trasferimento per effetto dei quali un  singolo  soggetto  o  piu'
soggetti collegati ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile
vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore
al 10 per cento. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  al
trasferimento di azioni o quote delle societa' intestatarie di azioni
o quote di  societa'  soggette  all'obbligo  dell'iscrizione  di  cui
all'articolo 12, comma 2. 
  5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche
tra le parti, e' subordinata alla  iscrizione  nel  registro  di  cui
all'articolo 12. 
  6. Le persone fisiche e le societa' che  controllano  una  societa'
soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12,  comma  2,
anche atti verso intestazioni fiduciarie delle azioni o  delle  quote
per interposta persona, nonche' attraverso  societa'  direttamente  o
indirettamente controllate o collegate,  devono  darne  comunicazione
scritta alla societa' controllata ed al Garante  entro  dieci  giorni
dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. 
  7. Deve essere data altresi' comunicazione scritta, nei termini  di
cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto  fra
i soci di societa' operanti nei settori disciplinati  dalla  presente
legge, nonche' di ogni  modificazione  intervenuta  negli  accordi  o
patti predetti. Le comunicazione devono essere effettuate da parte di
coloro che stipulano l'accordo o partecipano  alla  costituzione  del
sindacato.