Art. 13 (Trasferimenti di proprieta' delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni) 1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento per le societa' per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento. 2. Nella comunicazione, devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento e' effettuato. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimento per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di azioni o quote delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2. 5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, e' subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12. 6. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche atti verso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonche' attraverso societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. 7. Deve essere data altresi' comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di societa' operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonche' di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazione devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.