Art. 14 
                     (Bilanci dei concessionari) 
  1. I concessionari privati  e  la  concessionaria  pubblica  devono
presentare al Garante, entro il 31 luglio  di  ogni  anno,  i  propri
bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, da emanarsi entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sentito il Garante. 
  2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai  programmi
trasmessi,  con  l'indicazione  dell'impresa  di  produzione   o   di
distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se  autoprodotti,
con  l'indicazione  delle  somme  destinate  alla  realizzazione   di
programmi originali, sono altresi'  allegati  i  dati  relativi  alla
pubblicita' trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie
e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonche' un  elenco  in
cui siano nominativamente indicati i finanziatori,  i  sottoscrittori
ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri  corrispettivi  a
favore dei concessionari di cui al comma 1. 
  3.  La  concessionaria  pubblica,  i  concessionari   privati   per
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito  nazionale,  nonche'  i
concessionari in ambito locale che realizzano ricavi annui  superiori
a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio  a  societa'
aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,  all'uopo  autorizzate  dalla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa.  Tale  obbligo
decorre dall'esercizio successivo a quello in  cui,  rispettivamente,
hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo  sopra
indicato. 
  4. Nel caso di falsita' nei bilancio si applica la sanzione di  cui
all'articolo 2621 del codice civile.