Art. 14 (Bilanci dei concessionari) 1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante. 2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali, sono altresi' allegati i dati relativi alla pubblicita' trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonche' un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1. 3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonche' i concessionari in ambito locale che realizzano ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a societa' aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato. 4. Nel caso di falsita' nei bilancio si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.