Art. 15 
(Divieto  di   posizioni   dominanti   nell'ambito   dei   mezzi   di
        comunicazione di massa e obblighi dei concessionari) 
  1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei messi  di
comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare: 
    a) di una concessione per radiodiffusione  televisiva  in  ambito
nazionale, qualora si abbia  il  controllo  di  imprese  editrici  di
quotidiani la cui tiratura  annua  abbia  superato  nell'anno  solare
precedente il 16 per cento della tiratura  complessiva  dei  giornali
quotidiani in Italia; 
    b) di piu' di una concessione per radiodiffusione  televisiva  in
ambito  nazionale,  qualora  si  abbia  il  controllo  delle  imprese
editrici di quotidiani la cui tiratura superi  l'8  per  cento  della
tiratura complessiva dei giornali d'Italia;. 
    c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione  televisiva  in
ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
quotidiani  la  cui  tiratura  complessiva  sia  inferiore  a  quella
prevista dalla lettera b). 
  2. Gli atti di cessione, contratti  di  affitto  o  affidamento  in
gestione di imprese  operanti  nel  settore  delle  comunicazioni  di
massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni  o
quorte di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove,  per
loro  effetto  uno  stesso  soggetto,   anche   attraverso   soggetti
controllati o collegati, realizzati  piu'  del  20  per  cento  delle
risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa  o  piu'
del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle
comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse
nel caso in cui il medesimo soggetto  consegua  entrate  nel  settore
della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti
complessivi. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per  risorse  complessive
del settore della  comunicazione  di  massa  si  intendono  i  ricavi
derivanti dalla vendita di  quotidiani  e  periodici,  da  vendite  o
utilizzazione di prodotti audiovisivi,  da  abbonamenti  a  giornali,
periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita',  da  canone  e
altri contributi pubblici a carattere continuativo. 
  4.  Le  concessioni  in  ambito  nazionale   riguardanti   sia   la
radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad
un medesimo soggetto, a soggetti i quali  a  loro  volta  controllino
altri titolari di concessione, non possono superare il 25  per  cento
del numero di reti nazionali previste dal  piano  di  assegnazione  e
comunque  il  numero  di  reti  nazionali  previste  dal   piano   di
assegnazione e comunque il numero di tre. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   articolo,   alla
titolarita' della concessione equiparato il controllo o collegamento,
ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con societa' titolari
di concessione, ovvero, per  le  persone  fisiche  o  giuridiche  non
societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate
dall'articolo 2359  del  codice  civile  o  l'esistenza  dei  vincoli
contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad  esercitare
impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi  esteri  di
cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
successive modificazioni, equivale a titolarita' di  una  concessione
per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 
  6. Le imprese concessionarie di pubblicita',  di  produzione  o  di
distribuzione di programmi, che operano nel settore  radiotelevisivo,
devono presentare al Garante, entro il 31  luglio  di  ogni  anno,  i
propri  bilanci,  corredati  da  un  documento   da   cui   risultino
analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati
con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e  con  i
titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della  legge  14
aprile 1975 n.  103.  Tale  documento  e'  compilato  sulla  base  di
modelli,  approvati  con  le   modalita'   previste   dal   comma   1
dell'articolo 14 e deve contenere l'indicazione dei  soggetti  con  i
quali sono stati stipulati i  contratti,  le  eventuali  clausole  di
esclusiva, gli  eventuali  minimi  garantiti  pattuiti,  i  pagamenti
eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro  elemento  ritenuto
necessario   ai   fini   dell'accertamento   dell'osservanza    delle
disposizioni della presente legge. 
  7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o  i
titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della  legge  14
aprile 1975, n. 103, si trovino  in  situazioni  di  controllo  o  di
collegamento nei confronti di imprese concessionarie di  pubblicita',
queste ultime non possono raccogliere pubblcita' per piu' di tre reti
televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti  locali  o  una
rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono  titolari
i soggetti controllanti o collegati;  eventuali  ulteriori  contratti
stipulati dalle imprese  concessionarie  di  pubblicita'  di  cui  al
presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con
mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura
non  superiore  al  2  per  cento  degli  investimenti   pubblicitari
complessivo dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano
alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il  controllo
di imprese titolari di concessione per la  radiodiffusione  sonora  o
televisiva o che siano ad esse collegate. I  contratti  stipulati  in
difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 
  8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
all'osservanza delle leggei e  delle  convenzioni  internazionali  in
materia  di  telecomunicazioni  e  di   utilizzazioni   delle   opere
dell'ingegno. 
  9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati  o  di  carattere
subliminale. 
  10. E' vietata la trasmissione di  programmi  che  possano  nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori che  contengono  scene  di
violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad  atteggiamenti  di
intolleranza  basati  su  differenze  di  razza  sesso,  religione  o
nazionalita'. 
  11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia  stato
negato il nulla osta per  la  protezione  o  la  rappresentazione  in
pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 
  12. In caso di violazione del  divieto  di  cui  al  comma  11  del
presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo  15
della legge 21 aprile 1962, n. 161,  intendendosi  per  chiusura  del
locale la disattivazione dell'impianto. 
  13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30  e
dopo le ore 7. 
  14. I  concessionari  privati  e  la  concessionaria  pubblica  non
possono trasmettere opere cinematografiche  salvo  accordo  contrario
tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che  sia  trascorso
un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera
nelle sale cinematografiche in  uno  degli  Stati  appartenenti  alla
Comunita' economica  europea;  nel  caso  di  opere  cinematografiche
coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. 
  15. I concessionari  privati  e  la  concessionaria  pubblica  sono
tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per
il  quale  e'  rilasciata  la  concessione.  Il  regolamento  di  cui
all'articolo 36 e la concessione di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. 
  16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si  applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate  per
le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione
antecedentemente al 30 giugno 1990. 
 
          Nota all'art. 15, comma 5:
          - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile; per
          l'art. 38  e  seguenti  della  legge  14  aprile  1975,  n.
          103/1975, e successive modificazioni, vedi nota all'art. 2,
          comma 1:
          "Art.  2359  (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
          1)  le  societa'  in cui un'altra societa', in virtu' delle
          azioni  o  quote  possedute,  dispone   della   maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
          2)  le  societa'  che  sono  sotto l'influenza dominante di
          un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da  questa
          possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
          3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le
          azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
          Sono  considerate  collegate  le  societa'  nelle  quali si
          partecipa in misura superiore al decimo del loro  capitale,
          ovvero  in  misura  superiore  al ventesimo se si tratta di
          societa' con azioni quotate in borsa".
          Nota all'art. 15, comma 6 e 7:
          -  Per  il  testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi
          nota all'art. 2, comma 1.
          Nota all'art. 15, comma 12:
          - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 161/1962:
          "Art.  15  (Sanzioni  e  sequestri).  -  Salve  le sanzioni
          previste dal codice penale per le rappresentazioni teatrali
          o   cinematografiche   abusive,  chiunque  non  osserva  le
          disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13  e'  punito  con
          l'ammenda fino a L. 30.000.
          Nei  casi  di  maggiore gravita', o in casi di recidiva nei
          reati previsti  dall'art.  668  del  codice  penale  o  dal
          precedente  comma, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare
          sentenza di condanna, puo' disporre la chiusura del  locale
          di  pubblico  spettacolo  per  un  periodo  non superiore a
          trenta giorni. La stessa disposizione si applica  nei  casi
          di  maggiore  gravita'  o recidiva dei reati previsti dagli
          articoli  527  e  726  del  codice  penale  commessi  nella
          rappresentazione dei lavori teatrali.
          L'autorita'  di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia
          all'autorita' giudiziaria per il reato  previsto  dall'art.
          668  del  codice  penale,  puo'  sequestrare  il  film  non
          sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o
          cui  sia  stato  negato  il  nulla  osta  ed  interdirne la
          proiezione in pubblico sino anche  l'autorita'  giudiziaria
          non  si  sia pronunciata. La stessa disposizione si applica
          per la rappresentazione  dei  lavori  teatrali  soggetta  a
          nulla osta".