Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari) 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei messi di comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia;. c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). 2. Gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quorte di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzati piu' del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. Le imprese concessionarie di pubblicita', di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975 n. 103. Tale documento e' compilato sulla base di modelli, approvati con le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. 7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita', queste ultime non possono raccogliere pubblcita' per piu' di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivo dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggei e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno. 9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. 10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza sesso, religione o nazionalita'. 11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.
Nota all'art. 15, comma 5: - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile; per l'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103/1975, e successive modificazioni, vedi nota all'art. 2, comma 1: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa. Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa". Nota all'art. 15, comma 6 e 7: - Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 15, comma 12: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 161/1962: "Art. 15 (Sanzioni e sequestri). - Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda fino a L. 30.000. Nei casi di maggiore gravita', o in casi di recidiva nei reati previsti dall'art. 668 del codice penale o dal precedente comma, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, puo' disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a trenta giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravita' o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per il reato previsto dall'art. 668 del codice penale, puo' sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino anche l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta".