Art. 2. 
                (Servizio pubblico e radiodiffusione) 
  1. La radiodiffusione di  programmi  radiofonici  e  televisivi  e'
effettuata  dalla  societa'  concessionaria  del  servizio   pubblico
radiotelevisivo. Puo' inoltre essere affidata  mediante  concessione,
ai sensi della presente legge, ai soggetti di  cui  all'articolo  16,
nonche' mediante autorizzazione secondo  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 38 e  seguenti  della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  e
successive modificazioni. 
  2.  Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  affidato  mediante
concessione ad  una  societa'  per  azioni  a  totale  partecipazione
pubblica. La  concessione  importa  di  diritto  l'attribuzione  alla
concessionaria della qualifica di societa' di interesse nazionale  ai
sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai  fini  dell'osservanza
dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1o
novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano  riveste  carattere
di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito
provinciale e locale. 
  3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la societa' di cui al
comma  2  e'  definita  "concessionaria  pubblica",  i  titolari   di
concessione di cui all'articolo 16, per  radiodiffusione  sia  sonora
che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente
definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli  ci  si
riferisca ad una specifica categoria dei titolari di  concessione  di
cui  all'articolo  16,  l'espressione  "concessionari   privati"   e'
completata  con  il  riferimento  alla   radiodiffusione   sonora   o
televisiva e all'ambito nazionale o locale. 
  4. Nei titoli II, IV  e  V  della  presente  legge  le  espressioni
"trasmissioni"  e  "programmi"  riportate  senza  specificazioni   si
intendono riferite a trasmissioni o  programmi  sia  radiofonici  che
televisivi. 
 
          Nota dell'art. 2, comma 1:
          -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 38, 39 e 43 della
          legge n.  103/1975:
          "Art.  38.  -  L'installazione  e  l'esercizio  di impianti
          ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed  alla
          contemporanea   ed   integrale  diffusione  via  etere  nel
          territorio  nazionale  dei  normali  programmi   sonori   e
          televisi  irradiati  dagli  organismi  esteri  esercenti  i
          servizi pubblici di radiodiffusione nei  rispettivi  Paesi,
          nonche',  dagli altri organismi regolarmente autorizzati in
          base alle leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  che  non
          risultino  costituiti  allo scopo di diffondere i programmi
          nel territorio italiano,  sono  assoggettati  a  preventiva
          autorizzazione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di
          radiocomunicazione  nel rispetto delle esigenze prioritarie
          dei servizi pubblici nazionali e del loro  sviluppo  e,  in
          particolare,     l'assegnazione    della    frequenza    di
          funzionamento degli impianti.
          Tali  impianti comunque non debbono interferire con le reti
          del  servizio   pubblico   nazionale   di   radiodiffusione
          circolare,  ne' con gli altri servizi di telecomunicazione.
          L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste
          e  delle  telecomunicazioni,  previo  parere favorevole dei
          Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
          Gli  impianti  devono  essere  conformi  alle norme teniche
          stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.
          Il  richiedente  deve  allegare  alla  domanda  il progetto
          tecnico dell'impianto".
          "Art.  39. - L'autorizzazione di cui al precedente articolo
          e' rilasciata subordinatamente al  ricorrere  dei  seguenti
          requisiti:
          cittadinanza  italiana  del  richiedente,  se  si tratta di
          persone fisiche;
          godimento  dei  diritti  civili  e  politici  da  parte del
          richiedente;
          sede   princimale  dell'attivita'  situata  nel  territorio
          nazionale se si tratta di societa' o persone giuridiche.
          appartenenza  di  Stati  membri  della  Comunita' economica
          europea che pratichino il trattamento di  reciprocita',  se
          si tratta di soggetti stranieri;
          rispondenza  degli  impianti,  per  i quali la richiesta e'
          avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano a
          quelle  sulla  prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte
          le altre norme di leggi vigenti.
          Il  titolare  dell'autorizzazione  incorre  nella decadenza
          qualora:
          venga  meno  uno  dei  requisiti  richiesti per il rilascio
          dell'autorizzazione;
          si rende responsabile di gravi e ripetute irregolarita':
          non   ottemperi   ripetutamente   ai   provvedimenti  presi
          dall'autorita' governativa a norma di legge o  ne  ostacoli
          l'esecuzione;
          non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
          Le  modalita'  teniche  per il rilascio dell'autorizzazione
          sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26".
          "Art.  43.  -  L'installazione  e  l'esercizio  di impianti
          ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione
          e  trasmissione  via  etere  simultanea  ed  integrale  dei
          programmi  televisivi  della  concessionaria  del  servizio
          pubblico   nazionale,   sono   assoggettati   a  preventiva
          autorizzazione  del   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni.
          Il  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna
          le frequenze di funzionamento degli impianti.