Art. 2. (Servizio pubblico e radiodiffusione) 1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi e' effettuata dalla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Puo' inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonche' mediante autorizzazione secondo le modalita' di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. 2. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato mediante concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di societa' di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale. 3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la societa' di cui al comma 2 e' definita "concessionaria pubblica", i titolari di concessione di cui all'articolo 16, per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari privati" e' completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale. 4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni "trasmissioni" e "programmi" riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.
Nota dell'art. 2, comma 1: - Si riporta il testo degli articoli 38, 39 e 43 della legge n. 103/1975: "Art. 38. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. Gli impianti devono essere conformi alle norme teniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto". "Art. 39. - L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede princimale dell'attivita' situata nel territorio nazionale se si tratta di societa' o persone giuridiche. appartenenza di Stati membri della Comunita' economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti stranieri; rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di leggi vigenti. Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora: venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione; si rende responsabile di gravi e ripetute irregolarita': non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione; non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III. Le modalita' teniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26". "Art. 43. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.