Art. 3. 
                (Pianificazione delle radiofrequenze) 
  1. La pianificazione delle radiofrequenze e' effettuata mediante il
piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione
secondo le modalita' di cui al presente articolo. 
  2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di  frequenze
utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni. 
  3. Il Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni,  sentiti  i
Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti  e  della  marina
mercantile,  gli  altri  Ministeri  eventualmente   interessati,   le
concessionarie dei  servizi  di  telecomunicazione  ad  uso  pubblico
interessate, nonche' il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel  rispetto
delle convenzioni e dei  regolamenti  internazionali  in  materia  di
trasmissioni radioelettriche,  il  piano  nazionale  di  ripartizione
delle radiofrequenze. 
  4.  Il  piano  cosi'  predisposto  viene  trasmesso  ai   Ministeri
dell'interno, della difesa, dei trasporti e della  marina  mercantile
ed all'ufficio del Ministro per  il  coordinamento  della  protezione
civile i quali, entro  trenta  giorni  dall'invio,  possono  proporre
motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i  settori  di
propria competenza. 
  5. Il piano di ripartizione e' approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  6. Il  piano  di  ripartizione  e'  aggiornato,  con  le  modalita'
previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed  ogni  qualvolta  il
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ne  ravvisi  la
necessita'. 
  7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze  per  la
radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, e'
redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano  nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di  servizio
degli impianti, e per ciascuna area la  localizzazione  possibilmente
comune degli impianti ed i  parametri  radioelettrici  degli  stessi,
nonche' la frequenza assegnata a ciascun impianto. La  determinazione
delle aree di servizio deve essere effettuata in modo  da  consentire
la  ricezione  senza  disturbi  in  dette  aree  del  maggior  numero
possibile di programmi di radiodiffusione sonora e  televisiva.  Tale
determinazione dovra' considerare la possibilita' di utilizzazione di
tutti  i  collegamenti  di  telecomunicazione  e  degli  impianti  di
radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione
ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi. 
  8. Il piano di assegnazione suddivide il  territorio  nazionale  in
bacini  di  utenza,  i  quali  risultano  dall'aggregazione  di   una
pluralita' di aree di servizio e vengono  determinati  tenendo  conto
della entita' numerica della popolazione servita, della distribuzione
della  popolazione  residente   e   delle   condizioni   geografiche,
urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona. 
  9. I bacini di utenza  per  la  radiodiffusione  televisiva  devono
consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed
una adeguata pluralita' di emittenti  e  reti.  Essi  coincidono,  di
regola, con il territorio delle  singole  regioni;  possono  altresi'
comprendenre piu' regioni, parti di esse o parti di  regioni  diverse
purche' contigue, ove  cio'  si  renda  necessario  in  relazione  ai
parametri indicati al comma 8. 
  10. I  bacini  di  utenza  per  la  radiodiffusione  sonora  devono
consentire la coesistenza del maggior  numero  di  emittenti  e  reti
specificamente nelle zone con maggiore  densita'  di  popolazione.  I
bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a  quelle  delle
province o delle aree metropolitane; essi  possono  comprendere  piu'
province, parti di esse o parti di province diverse purche'  contigue
ove cio'  si  renda  necessario  in  relazione  alle  caratteristiche
sociali, etniche e culturali della  zona  ed  al  reddito  medio  pro
capite degli abitanti. 
  11.  Il  piano  di  assegnazione,  assicurate  alla  concessionaria
pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del
servizio pubblico radiotelevisivo, individua il  numero  di  impianti
atto a garantire  la  diffusione  del  maggior  numero  di  programmi
nazionali e locali in  ciascun  bacino  di  utenza.  Potranno  essere
previsti anche impianti che operano su parti limitate dei  bacini  di
utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai  titolari  di
concessione nazionale o locale sono  quelli  stabiliti  dall'articolo
16. Per esercizio in ambito nazionale si  intende  quello  effettuato
con rete che assicuri la diffusione in almeno il  60  per  cento  del
territorio nazionale. Per  esercizio  in  ambito  locale  si  intende
quello che garantisce la diffusione in almeno il  70  per  cento  del
territorio del relativo bacino di utenza o della parte  assegnata  di
detto bacino. Per ragioni di carattere  tecnico  e'  ammesso  che  le
emittenti o le reti locali possano coprire  anche  il  territorio  di
bacini  di  utenza  limitrofi  limitatamente  ad  una  porzione   non
superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. 
  12.  Il  piano  di  assegnazione   riserva   alla   radiodiffusione
televisiva in ambito locale, in ogni bacino  di  utenza,  il  30  per
cento dei programmi ricevibili senza disturbi. 
  13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla  radiodiffusione
sonora in ambito  locale,  in  ogni  bacino  di  utenza,  l'emissione
contemporanea di almeno il 70  per  cento  dei  programmi  ricevibili
senza disturbi. 
  14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal  7  all'11,
il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentite  la
concessionaria pubblica e le associazioni a carattere  nazionale  dei
titolari di emittenti o reti private, redige lo schema  di  piano  di
assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei
bacini d'utenza, e lo sottopone  al  parere  delle  Regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  15. Le Regioni e le Province  autonome,  nell'esprimere  il  parere
sullo schema di  piano  di  assegnazione,  possono  proporre  ipotesi
diverse  di  bacini,  in  relazione  alle   proprie   caratteristiche
naturali,  socio-economiche  e  culturali.  Esse  possono,  altresi',
d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza  comprendenti  territori
confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello  schema  di
piano, senza che sia pervenuto il parere, esso  si  intende  reso  in
senso favorevole. 
  16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti  i
pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione
che e' sottoposto al parere del  Consiglio  superiore  tecnico  delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.  Decorsi  sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere,
esso si intende reso in senso favorevole. 
  17.  Il  piano  di  assegnazione  e'  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri. 
  18. Il piano di assegnazione  e'  aggiornato  ogni  cinque  anni  e
comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle
frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne
ravvisi la necessita'. 
  19. Le Regioni, anche a  statuto  speciale,  nonche'  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano  adeguano  i  piani  territoriali  di
coordinamento ovvero adottano  piani  territoriali  di  coordinamento
specifici   per   conformarsi   alle   indicazioni   concernenti   la
localizzazione degli impianti previste  dal  piano  di  assegnazione.
Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  non
provvedano entro sessanta  giorni  dall'approvazione  del  piano,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
poste e  delle  telecomunicazioni,  nomina  commissari  ad  acta  per
l'adeguamento   ovvero   per   l'adozione   degli   specifici   piani
territoriali  di  coordinamento.  I  comuni  adeguano  gli  strumenti
urbanistici ai piani territoriali  di  coordinamento  entro  sessanta
giorni dalla loro adozione o  adeguamento.  Qualora  i  comuni  entro
detto termine non provvedano,  le  indicazioni  contenute  nei  piani
territoriali di  coordinamento  costituiscono  adozione  di  variante
degli strumenti  urbanistici  e  non  necessitano  di  autorizzazione
regionale preventiva. 
  20. Il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  cura  gli
adempimenti connessi  all'attuazione  del  piano  di  assegnazione  e
trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere. 
  21.  Le  misure  necessarie  per   eliminare   tempestivamente   le
interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la
modificazione di impianti, purche' non modifichino l'equilibrio delle
strutture del piano di  assegnazione,  sono  adottate,  nel  rispetto
degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro  delle  poste  e
delle telecomunicazioni che  ne  da'  comunicazione  nella  relazione
annuale di cui al comma 20.