Art. 3. (Pianificazione delle radiofrequenze) 1. La pianificazione delle radiofrequenze e' effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni. 3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonche' il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. 4. Il piano cosi' predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza. 5. Il piano di ripartizione e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 6. Il piano di ripartizione e' aggiornato, con le modalita' previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'. 7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, e' redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonche' la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovra' considerare la possibilita' di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi. 8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralita' di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entita' numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona. 9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralita' di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresi' comprendenre piu' regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purche' contigue, ove cio' si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8. 10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densita' di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere piu' province, parti di esse o parti di province diverse purche' contigue ove cio' si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti. 11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico e' ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. 12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. 13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. 14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 15. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresi', d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. 16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che e' sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. 17. Il piano di assegnazione e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 18. Il piano di assegnazione e' aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'. 19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonche' le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva. 20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere. 21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purche' non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne da' comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.