Art. 4. 
                        (Norme urbanistiche) 
  1. Il rilascio della concessione di cui  all'articolo  16  o  della
concessione  per  servizio  pubblico  equivale  a  dichiarazione   di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere  connesse
e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti  le  necessarie
concessioni ed autorizzazioni per  la  installazione  degli  impianti
nelle   localita'   indicate   dal   piano    di    assegnazione    e
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. 
  2. I comuni,  ricevuta  la  domanda  di  concessione  edilizia  dai
concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono  ad
acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare,  ai
sensi  della  legge  22  ottobre   1971,   n.   865,   e   successive
modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal  piano
territoriale di coordinamento  per  l'installazione  degli  impianti,
anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far
parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresi'  a
rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della  procedura
di esproprio,  ed  a  concedere  contestualmente  ai  richiedenti  il
diritto  di  superficie  sulle  aree  acquisite  o  espropriate   per
l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio  e'
determinata a norma dell'articolo 13, terzo  comma,  della  legge  15
gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai  fitti  coacervati
dall'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato  di  cui  agli
articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597. La domanda  si  intende  accolta  qualora  il
comune  non  deliberi  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione.   La
concessione del diritto di superficie ha durata pari  al  periodo  di
tempo nel quale il soggetto  resta  titolare  della  concessione  per
radiodiffusione sonora e televisiva ovvero delle  concessioni  per  i
servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del  diritto
di superficie e' accompagnata da una convenzione tra il comune ed  il
concessionario, da stipularsi per atto pubblico,  che  e'  trascritto
presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione
prevede un  canone  di  concessione  secondo  parametri  che  saranno
definiti  nel  regolamento  di  cui  all'articolo  36,   nonche'   il
corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini  di  inizio  e
ultimazione dei lavori connessi agli edifici  ed  agli  impianti,  le
sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con  l'atto  di
concessione. 
  3. Nei casi di estinzione della concessione per la  radiodiffusione
sonora o televisiva di cui al  comma  21  dell'articolo  16  o  della
concessione per servizio pubblico, il comune  revoca  il  diritto  di
superficie,  che  e'  concesso,  previa  domanda,  al  concessionario
privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per
la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 
  4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di  superficie
e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri
impianti ovvero a  venderli  allo  stesso  soggetto  subentrante.  In
entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al  quale
e' stato revocato il diritto  di  superficie  una  somma  determinata
tenendo  conto  delle  spese  sostenute  per  l'installazione   degli
impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla  data  di  revoca
del  diritto  di  superficie,  nonche'  delle  eventuali   spese   di
rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento  di
cui all'articolo 36. 
  5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle  aree
su cui insistono gli impianti dei  privati  di  cui  all'articolo  32
nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche'  per
il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della
concessione,  a  meno   che   tali   soggetti   non   ne   richiedano
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria
pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che  la  stessa
concessionaria non ne richieda l'applicazione. 
  6. Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43  della  legge
14 aprile 1975, n. 103.