Art. 5. (Collegamenti di telecomunicazione) 1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Nota all'art. 5, comma 2: - Per il testo degli articoli 38 e 43 della legge n. 103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1.