Art. 5. 
                 (Collegamenti di telecomunicazione) 
  1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione  per
servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i  collegamenti
di  telecomunicazione  necessari  a  coprire   l'area   da   servire,
utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. 
  2. Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43  della  legge
14 aprile 1975, n. 103. 
 
          Nota all'art. 5, comma 2:
          -  Per  il  testo  degli  articoli  38  e 43 della legge n.
          103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1.