Art. 6. 
            (Garante per la radiodiffusione e l'editoria) 
  1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
  2.  Il  Garante  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta formulata dai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro
che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale
ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di  presidente  di
sezione della Corte di cassazione  o  equiparati,  tra  i  professori
universitari  ordinari  nelle  discipline  giuridiche,  aziendali  od
economiche,  nonche'  tra  esperti  di  riconosciuta  competenza  nel
settore delle comunicazioni di massa. 
  3. Il Garante dura in carica tre anni e non puo' essere  confermato
per piu' di una volta; per tutta la  durata  dell'incarico  non  puo'
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale,  ne'
essere amministratore di  enti  pubblici  o  privati,  ne'  ricoprire
cariche elettive, ne' avere interessi diretti o indiretti in  imprese
operanti nel settore. 
  4.  All'atto  dell'accettazione  della  nomina   il   Garante,   se
dipendente dello Stato,  e'  collocato  fuori  ruolo;  se  professore
universitario, e' collocato in aspettativa. 
  5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella  spettante  ai
giudici della Corte costituzionale. 
  6. Alle dipendenze del Garante e'  posto  un  ufficio  composto  di
dipendenti  dello  Stato  e  di  altre   amministrazioni   pubbliche,
collocati  fuori  ruolo   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
ordinamenti,  il  cui  servizio  presso  l'ufficio  del   Garante   e
equiparato  ad  ogni  effetto  di  legge  a  quello  prestato   nelle
rispettive amministrazioni di provenienza ed il  cui  contingente  e'
determinato, su  proposta  del  Garante  medesimo,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta  giorni
dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste  a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato  e
iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e'  soggetto  al
controllo della Corte dei conti. 
  8.  Le  norme  concernenti  l'organizzazione  e  il   funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette  a  disciplinare  la
gestione  delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
contabilita' generale dello Stato, sono  approvate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
del Garante stesso. 
  9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei  problemi
lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di  consulenti  o
di societa' di consulenti. 
  10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti  assegnatigli
dalla presente legge, provvede: 
    a) a tenere il registro nazionale delle  imprese  radiotelevisive
di cui all'articolo 12 della presente legge e il  registro  nazionale
della stampa di cui all'articolo 11 della legge  5  agosto  1981,  n.
416, e successive modificazioni; 
    b)  ad  esaminare  i  bilanci  e  l'annessa  documentazione   dei
concessionari  privati,  dei  titolari  di  autorizzazione   di   cui
all'articolo  38  della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  e  della
concessionaria  pubblica,  nonche',  ove  lo   ritenga,   bilanci   e
documentazioni delle imprese di  produzione  o  di  distribuzione  di
programmi o concessionarie di pubblicita'; 
    c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per
lo svolgimento delle funzioni di cui al presente  comma,  avvalendosi
anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e  delle
telecomunicazioni, nonche'  dei  servizi  di  controllo  e  vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando,
con riferimento alle imprese di cui all'articolo  12  della  presente
legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della
legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni,   per   il   Garante   dell'attuazione   della    legge
sull'editoria; 
    d) a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti  previsti
dall'articolo 31; 
    e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli  indici  di
ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche  e
private anche avvalendosi di organismi specializzati. 
  11. Sono trasferite al Garante le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, al Garante dell'attuazione della  legge  sull'editoria.
Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8  della  legge  5
agosto 1981, n. 416. 
  12. Il Garante si avvale dell'ufficio del  Garante  dell'attuazione
della legge sull'editoria fino all'entrata in  funzione  dell'ufficio
di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui
al comma 8 determina la data a decorrere  dalla  quale  e'  soppresso
l'ufficio del Garante dell'attuazione  della  legge  sull'editoria  e
dalla quale sono abrogati i commi quinto,  sesto,  settimo  e  ottavo
dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 
  13. Il Garante predispone annualmente una relazione  sull'attivita'
svolta e sullo stato di applicazione della  presente  legge,  che  e'
trasmessa al Parlamento, a cura  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, entro il 31 marzo dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferisce. 
 
          Nota all'art. 6, comma 10, lettera a):
          - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 416/1981,
          e successive modificazioni:
          "Art.  11 (Registro nazionale della stampa). - E' istituito
          il registro  nazionale  della  stampa,  la  cui  tenuta  e'
          affidata,  sotto  la  vigilanza  del  Garante,  al servizio
          dell'editoria.
          Sono   soggetti  all'obbligo  di  iscrizione  nel  registro
          nazionale della stampa gli editori di:
          1) giornali quotidiani;
          2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18;
          3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18.
          I   soggetti  di  cui  al  secondo  comma,  all'atto  della
          richiesta  dell'iscrizione  nel  registro  nazionale  della
          stampa, devono depositare:
          a)  una  dichiarazione con firma autenticata del titolare o
          del  legale  rappresentante  dell'impresa  editrice,  dalla
          quale  risultino  il  nome  o  la  ragione  sociale  ed  il
          domicilio della  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la
          proprieta'  della  testata  edita,  nonche' di chi esercita
          l'attivita' editoriale relativa alla pubblicazione di  tale
          testata;
          b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale
          dell'assemblea che ha proceduto alla  nomina  degli  organi
          sociali  in  carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria
          della testata o  l'impresa  editrice  siano  costituite  in
          forma di societa';
          c)  una  dichiarazione  contenente  l'elenco  delle testate
          edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del  luogo  di
          pubblicazione.
          Sono   altresi'   soggette  all'obbligo  di  iscrizione  al
          medesimo  registro  nazionale  della  stampa   le   imprese
          concessionarie  di  pubblicita'.   Queste,  all'atto  della
          richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
          a)  una  dichiarazione  con  firma  autenticata dalla quale
          risulti il nome e il domicilio di chi esercita  l'attivita'
          imprenditoriale;
          b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale
          dell'assemblea che ha proceduto alla  nomina  degli  organi
          sociali  in  carica,  nel  caso  che l'imprenditore sia una
          societa';
          c)  una  dichiarazione  contenente  l'elenco  delle testate
          giornalistiche servite.
          Le variazione riguardanti quanto attestato dai documenti di
          cui al terzo e quarto comma  devono  essere  comunicate  al
          servizio dell'editoria entro trenta giorni.
          Nel  caso  in  cui  i  soggetti  che  vi sono obbligati non
          chiedano l'iscrizione al registro nazionale  della  stampa,
          l'iscrizione  stessa  e'  disposta  d'ufficio  dal servizio
          dell'editoria,  che  ne  da'  immediata  comunicazione   al
          Garante.
          Le  cancellerie  presso i tribunali trasmettono agli uffici
          di cui al primo  comma  del  presente  articolo  copia  del
          registro di cui all'art.  5 della legge 8 febbraio 1948, n.
          47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo  e  i
          mutamenti  di  cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio
          1948, n. 47.
          Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art.
          5 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95,  convertito  in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 giugno 1974, n.
          216, gli amministratori che  violano  le  disposizioni  del
          presente articolo.
          Gli  editori  di cui al secondo comma e gli imprenditori di
          cui al quarto comma hanno diritto di ottenere,  a  domanda,
          certificati comprovanti la posizione delle testate che essi
          pubblicano  o  servono  e  l'avvenuto   adempimento   degli
          obblighi   di   comunicazione  durante  l'anno  finanziario
          precedente.
          L'iscrizione   nel  registro  nazionale  della  stampa  non
          esonera  gli  imprenditori,  che  vi  sono  tenuti,   dalla
          iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai  sensi  della
          sezione II del capo III del titolo II del libro quinto  del
          codice civile.
          Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti
          gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  il  registro  istituito  dall'art.  8 della legge 6
          giugno 1975, n. 172".
          Nota all'art. 6, comma 10, lettera b):
          -  Per  il  testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi
          nota all'art. 2, comma 1.
          Nota all'art. 6, comma 10, lettera c):
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 9, terzo e quarto comma,
          della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese  editrici
          e  provvidenze  per l'editoria), e successive modificazioni
          ed integrazioni:
          "Il  Garante  dell'attuazione  della  legge  dell'editoria,
          nell'esercizio delle funzioni di cui alla  presente  legge,
          puo'  chiedere  ai  competenti  uffici  pubblici  tutte  le
          notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione
          patrimoniale   e   tributaria  di  soggetti  che  risultino
          intestatari di azioni  o  quote  di  societa'  editrici  di
          quotidiani o periodici.
          Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste
          o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo'  chiedere
          alla  magistratura  di  svolgere le indagini anche mediante
          utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine  di
          accertare  l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali
          e della proprieta' delle testate,  nonche'  la  sussistenza
          dei  rapporti  di carattere finanziario od organizzativo di
          cui all'ottavo comma dell'art. 1".
          Nota all'art. 6, comma 11:
          -  Si riporta il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 8
          della legge n. 416/1981:
          "Il  Garante  e'  scelto,  d'intesa  fra i Presidenti della
          Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica,  tra
          coloro  che  abbiano  ricoperto  la carica di giudice della
          Corte  costituzionale,  ovvero  che  ricoprano  o   abbiano
          ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di
          cassazione o del Consiglio  di  Stato  o  della  Corte  dei
          conti.
          Il  Garante  dura  in  carica  un  quinquennio  e  non puo'
          esercitare per la durata del suo mandato  alcuna  attivita'
          professionale  ne' essere amministratore di enti pubblici e
          privati   ne'   ricoprire   cariche   elettive.    All'atto
          dell'accettazione  della  nomina  il Garante, se professore
          univertario di ruolo, viene collocato  in  aspettativa,  se
          magistrato  in  attivita' di servizio viene collocato fuori
          ruolo. Al Garante e'  assegnata  una  retribuzione  pari  a
          quella spettante ai giudici della Corte costituzionale".
          Nota all'art. 6, comma 12:
          -  Si  riporta  il testo dei commi quinto, sesto, settimo e
          ottavo dell'art. 8, della legge n. 416/1981:
          "Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  un  ufficio  di
          segreteria   composto   di   personale   delle    pubbliche
          amministrazioni  collocato  fuori ruolo, il cui contingente
          e' determinato, su proposta del Garante  medesimo,  con  un
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro.
          Le  spese  di  funzionamento  dell'ufficio del Garante sono
          poste a carico di un  fondo  stanziato  a  tale  scopo  nel
          bilancio  dello  Stato  e iscritto con unico capitolo nello
          stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro.
          Il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  e' soggetto a
          controllo della Corte dei conti.
          Le  norme  concernenti  l'organizzazione e il funzionamento
          dell'ufficio  del  Garante,  nonche'   quelle   dirette   a
          disciplinare  la gestione delle spese, anche in deroga alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello  Stato  sono
          approvate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  del  Presidente del Consiglio, su parere conforme
          del Garante stesso.
          Nei  casi  in  cui  lo  ritenga  opportuno, il Garante puo'
          avvalersi  dell'opera  di  consulenti  o  di  societa'   di
          consulenti".