Art. 6. (Garante per la radiodiffusione e l'editoria) 1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 2. Il Garante e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonche' tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa. 3. Il Garante dura in carica tre anni e non puo' essere confermato per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, ne' essere amministratore di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive, ne' avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore. 4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo; se professore universitario, e' collocato in aspettativa. 5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale. 6. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante e equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso. 9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti. 10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonche', ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'; c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria; d) a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31; e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati. 11. Sono trasferite al Garante le funzioni gia' attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Nota all'art. 6, comma 10, lettera a): - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 416/1981, e successive modificazioni: "Art. 11 (Registro nazionale della stampa). - E' istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta e' affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di: 1) giornali quotidiani; 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18; 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18. I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprieta' della testata edita, nonche' di chi esercita l'attivita' editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione. Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita'. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite. Le variazione riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria entro trenta giorni. Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa e' disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne da' immediata comunicazione al Garante. Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo. Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente. L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile. Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172". Nota all'art. 6, comma 10, lettera b): - Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 6, comma 10, lettera c): - Si riporta il testo dell'art. 9, terzo e quarto comma, della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e successive modificazioni ed integrazioni: "Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici. Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1". Nota all'art. 6, comma 11: - Si riporta il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge n. 416/1981: "Il Garante e' scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. Il Garante dura in carica un quinquennio e non puo' esercitare per la durata del suo mandato alcuna attivita' professionale ne' essere amministratore di enti pubblici e privati ne' ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore univertario di ruolo, viene collocato in aspettativa, se magistrato in attivita' di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante e' assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale". Nota all'art. 6, comma 12: - Si riporta il testo dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8, della legge n. 416/1981: "Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto a controllo della Corte dei conti. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti".