Art. 7. 
         (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi) 
  1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a  due
terzi  dei  membri  da  eleggere  e  da  scegliersi  fra  esperti  di
comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza  della
regione  in  materia  radiotelevisiva,  in  particolare  per   quanto
riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla  presente  legge.  Il
comitato altresi' formula proposte al  consiglio  di  amministrazione
della concessionaria pubblica in merito  a  programmazioni  regionali
che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale  che  regionale;
regola  l'accesso  alle  trasmissioni  regionali  programmate   dalla
concessionaria pubblica. 
  2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme  di
collaborazione con le realta' culturali e informative delle regioni e
fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni
tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i
concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale  per  i
servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali  collaborazioni
e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione. 
  3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati  regionali
per i servizi radiotelevisivi. 
  4. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alla
costituzione di comitati provinciali per i  servizi  radiotelevisivi,
in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 
  5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e  il  Garante
possono avvalersi dei comitati regionali e dei  comitati  provinciali
di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni. 
  6. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 
 
          Nota all'art. 7, comma 6:
          - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 103/1975:
          "Art.  5.  -  Ogni  consiglio  regionale  elegge,  con voto
          limitato almeno ai due terzi dei  membri  da  eleggere,  un
          comitato   regionale,   per  il  servizio  radiotelevisivo,
          composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e
          il loro mandato e' gratuito.
          La  carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo
          e' incompatibile con quella di  consigliere  regionale,  di
          dipendente   della  societa'  concessionaria,  nonche'  con
          l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della
          presente legge.
          Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione
          in  materia  radiotelevisiva;   formula   indicazioni   sui
          programmi   radiotelevisivi   destinati   alla   diffusione
          regionale.
          Formula  altresi'  proposte  da  presentare al consiglio di
          amministrazione della societa' concessionaria in  merito  a
          programmazioni  regionali  che  possono essere trasmesse in
          reti nazionali.
          Il  comitato  regionale  regola l'accesso alle trasmissioni
          regionali,   secondo    le    norme    della    Commissione
          parlamentare".