Art. 7. (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi) 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica. 2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realta' culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione. 3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni. 6. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Nota all'art. 7, comma 6: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 103/1975: "Art. 5. - Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale, per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato e' gratuito. La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo e' incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della societa' concessionaria, nonche' con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale. Formula altresi' proposte da presentare al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali. Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare".