Art. 8. 
                   (Disposizioni sulla pubblicita') 
  1. La pubblicita' radiofonica e televisiva non  deve  offendere  la
dignita' della persona, non deve evocare  discriminazioni  di  razza,
sesso e nazionalita', non deve  offendere  convinzioni  religiose  ed
ideali non  deve  indurre  a  comportamenti  pregiudizievoli  per  la
salute, la sicurezza e  l'ambiente,  non  deve  arrecare  pregiudizio
morale o fisico a  minorenni,  e  ne  e'  vietato  l'inserimento  nei
programmi di cartoni animati. 
  2.  La   pubblicita'   televisiva   e   radiofonica   deve   essere
riconoscibile come tale ed essere distinta dal  resto  dei  programmi
con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. 
  3. In relazione a quanto previsto  dalla  direttiva  del  Consiglio
delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento
di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di  opere  teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali e' consentito  negli  intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali e  cinematografiche.  Per
le opere di durata programmata superiore a quarantacinque  minuti  e'
consentita una ulteriore interruzione  per  ogni  atto  o  tempo.  E'
consentita  una  ulteriore  interruzione  se  la  durata  programmata
dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o  tempi  di
quarantacinque minuti ciascuno. 
  4. Il Garante, sentita un'apposita  commissione,  composta  da  non
oltre cinque membri e da lui  stesso  nominata  tra  personalita'  di
riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico,
nonche' le trasmissioni a carattere educativo  e  religioso  che  non
possono subire interruzioni pubblicitarie. 
  5.  E'  vietata  la  pubblicita'  radiofonica  e   televisiva   dei
medicinali e delle cure mediche disponibili  unicamente  con  ricetta
medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  emana  con
proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi  pubblicitari  in
attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva  del  Consiglio
delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). 
  6.  La  trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  da  parte   della
concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento  dell'orario
settimanale di programmazione  ed  il  12  per  cento  di  ogni  ora;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al  2  per  cento  nel
corso  di  un'ora  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o
successiva. 
  7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
nazionale non puo' eccedere il 15 per cento  dell'orario  giornaliero
di programmazione ed il 18 per  cento  di  ogni  ora;  una  eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico
limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati,  ai  sensi
dell'articolo 21, a trasmettere in  contemporanea  su  almeno  dodici
bacini di utenza, con  riferimento  al  tempo  di  programmazione  di
contemporanea. 
  8. La trasmissione di messaggi pubblicitari  radiofonici  da  parte
dei  concessionari  privati  non  puo'  eccedere  per  ogni  ora   di
programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito nazionale, il 20 per cento  per  la  radiodiffusione
sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale  o  locale  da  parte   dei   concessionari   a   carattere
comunitario. 
  9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
locale  non  puo'  eccedere  il  20  per  cento  di   ogni   ora   di
programmazione  e  il  15  per  cento  dell'orario   giornaliero   di
programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore  al  2
per cento nel  corso  di  un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora
antecedente o successiva. 
  10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari privati per
la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati
per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale  e  la
concessionaria  pubblica  devono  trasmettere  messaggi  pubblicitari
contemporaneamente, e con  identico  contenuto,  su  tutti  i  bacini
serviti.  I   concessionari   privati   che   abbiano   ottenuto   la
autorizzazione di cui all'articolo  21,  possono  trasmettere,  oltre
alla pubblicita'  nazionale,  pubblicita'  locale  diversificata  per
ciascuna   zona   oggetto   della    autorizzazione,    interrompendo
temporaneamente l'interconnessione. 
  11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti
di pubblicita' che impongono ai concessionari privati di  trasmettere
programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 
  12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione  si  intende
ogni contributo di un'impresa pubblica o privata,  non  impegnata  in
attivita'  televisive  o  radiofoniche  o  di  produzione  di   opere
audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo
di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua  immagine,  le  sue
attivita' o i suoi prodotti. 
  13.  I  programmi  sponsorizzati  devono  rispondere  ai   seguenti
criteri: 
    a)  il  contenuto  e  la  programmazione  di   una   trasmissione
sponsorizzata non possono in nessun  caso  essere  influenzati  dallo
sponsor in maniera tale da ledere la  responsabilita'  e  l'autonomia
editoriale dei concessionari privati o della concessionaria  pubblica
nei confronti delle trasmissioni; 
    b)  devono  essere  chiaramente  riconoscibili   come   programmi
sponsorizzati  e  indicare  il  nome  o  il  logotipo  dello  sponsor
all'inizio o alla fine del programma. 
  14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione
o vendita di  sigarette  o  di  altri  prodotti  del  tabacco,  nella
fabbricazione o  vendita  di  superalcolici,  nella  fabbricazione  o
vendita di  medicinali  ovvero  nella  prestazione  di  cure  mediche
disponibili unicamente con ricetta medica. 
  15.   I   programmi   sponsorizzati   sono   considerati   messaggi
pubblicitari nella misura minima del 2 per  cento  della  durata  dei
programmi  stessi  da  comprendersi  nel   limite   di   affollamento
giornaliero. Il Garan te, entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  propone  al  Ministro  delle
poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta  giorni,
con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione  in  materia,  sia
per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. 
  16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  delle  partecipazioni
statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce
il limite massimo degli introtti pubblicitari quale fonte  accessoria
di  proventi  che  la  concessionaria  pubblica   potra'   conseguire
nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a  quello
stabilito per l'anno precedente, la variazione  percentuale  prevista
per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove
il  gettito  pubblicitario  previsto  di  discosti   degli   introiti
pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o  della
diminuzione verificatisi. 
  17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo  e
la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103,  articolo  15,
hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile  il  Garante
propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo  6,
in relazione alle nuove dimensioni comunitarie  e  all'andamento  del
percato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni  alla
suddetta normativa. Il Governo provvede alle  conseguenti  iniziative
legislative. 
  18. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato. 
 
          Nota all'art. 8, comma 3:
          -  La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3
          ottobre 1989 (89/552/CEE),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - 2a serie speciale -
          n. 93 del 27 novembre 1989.
          Nota all'art. 8, comma 5:
          Vedi nota all'art. 8, comma 3.
          Nota all'art. 8, comma 17:
          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  della  legge  n.
          103/1975:
          "Art. 15. - Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed
          economica gestione dei servizi di cui all'art. 1 e' coperto
          con  i  canoni  di  abbonamento alle radioaudizioni ed alla
          televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
          n.  246,  convertito  nella  legge 4 giugno 1938, n. 880, e
          successive modificazioni, nonche' con i proventi  derivanti
          dalla  pubblicita'  radiofonica e televisiva e con le altre
          entrate consentite dalla legge.
          Il   canone  di  abbonamento  e  la  tassa  di  concessione
          governativa, di cui al n.  125  della  tariffa  annessa  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi  atti  o
          adattabili   alla   ricezione   di  trasmissioni  sonore  o
          televisive via cavo o provenienti dall'estero.
          La  misura  dei  cannoni  e'  determinata  secondo le norme
          dell'art. 4  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  19
          ottobre 1944, n. 347.
          Con  lo  stesso  procedimento viene stabilita la misura dei
          canoni di abbonamento per autoradio, nonche' la misura  dei
          canoni  di  abbonamento  suppletivi dovuti dai detentori di
          apparecchi atti o adattabili alla  ricezione  di  programmi
          televisivi   a   colori   e  dai  detentori  di  apparecchi
          allacciati  a  reti  pubbliche  su   scala   nazionale   di
          diffusione via filo o via cavo.
          Con  effetto  dal  1o  gennaio 1975 il canone per autoradio
          resta   fissato   nella   misura   prevista   dal   decreto
          ministeriale  30  dicembre  1974  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974.
          Per i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore
          non si fa luogo a recupero della differenza".
          Nota all'art. 8, comma 18:
          - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 103/1975:
          "Art.   21.  -  La  pubblicita'  e'  ammessa  nel  servizio
          radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa  e'
          soggetta  ai  limiti  derivanti  dagli  indirizzi  generali
          relativi   ai   messaggi   pubblicitari   stabiliti   dalla
          Commissione  parlamentare  ai  sensi  dell'art.  4  e dalle
          esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione  e
          delle comunicazioni di massa.
          La  durata  complessiva dei programmi pubblicitari non puo'
          superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia
          televisive sia radiofoniche.
          Entro  il  mese  di  luglio  di  ogni  anno, la Commissione
          parlamentare sentita la commissione  paritetica,  istituita
          presso  la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e
          proprieta' letteraria, artistica e scientifica con  decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967,
          stabilisce il limite massimo  degli  introiti  pubblicitari
          radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.
          A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti  dalla
          pubblicita'  nazionale  sulla  stampa e in radiotelevisione
          relativi all'anno precedente e all'andamento  dell'anno  in
          corso.
          Le   variazioni   percentuali  relative  a  tale  andamento
          costituiscono la base per definire il limite massimo  degli
          introiti    pubblicitari    radiotelevisivi    per   l'anno
          successivo, in modo da garantire  un  equilibrato  sviluppo
          dei due mezzi".