Art. 8. (Disposizioni sulla pubblicita') 1. La pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati. 2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. 3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. 4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. 5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). 6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione di contemporanea. 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario. 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione. 11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti. 13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma. 14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. 15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero. Il Garan te, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materia, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. 16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introtti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto di discosti degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi. 17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del percato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative. 18. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.
Nota all'art. 8, comma 3: - La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 93 del 27 novembre 1989. Nota all'art. 8, comma 5: Vedi nota all'art. 8, comma 3. Nota all'art. 8, comma 17: - Si riporta il testo dell'art. 15, della legge n. 103/1975: "Art. 15. - Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'art. 1 e' coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge. Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero. La misura dei cannoni e' determinata secondo le norme dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonche' la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo. Con effetto dal 1o gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza". Nota all'art. 8, comma 18: - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 103/1975: "Art. 21. - La pubblicita' e' ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'art. 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa. La durata complessiva dei programmi pubblicitari non puo' superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicita' nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso. Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi".