Art. 9 
(Destinazione della pubblicita' dello Stato e  degli  enti  pubblici.
                        Messaggi di utilita' 
                               sociale) 
  1. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali,
con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare
alla pubblicita' su emittenti o reti radiofoniche  e  televisive  dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora o  televisiva  in
ambito locale almeno  il  25  per  cento  delle  somme  stanziate  in
bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante  acquisto  di
spazi sui mezzi di comunicazione  di  massa.  La  ripartizione  della
pubblicita' tra i concessionari di cui  al  precedente  periodo  deve
avvenire senza discriminazione secondo criteri di economicita' ed  in
base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36. I  criteri  e
le norme suddette si applicano anche agli enti pubblici  territoriali
che effettuino pubblicita' tramite  emittenti  e  reti  televisive  e
radiofoniche private. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di
utilita' sociale ovvero  di  interesse  delle  Amministrazioni  dello
Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla
trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente
comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di  ogni  ora
di  programmazione  e  l'1  per  cento  dell'orario  settimanale   di
programmazione di ciascuna rete.