Art. 9 (Destinazione della pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilita' sociale) 1. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La ripartizione della pubblicita' tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazione secondo criteri di economicita' ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36. I criteri e le norme suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali che effettuino pubblicita' tramite emittenti e reti televisive e radiofoniche private. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.