Art. 17. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno  1990,  n.
162, art. 8, comma 1) 
                       Obbligo di autorizzazione 
  1. Chiunque intenda  coltivare,  produrre,  fabbricare,  impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a  qualsiasi
titolo o comunque detenere per il commercio sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, comprese  nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14  deve
munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'. 
  2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le  farmacie,  per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  e
per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose  e
forma di medicamenti. 
  3.  L'importazione,  il  transito  o  l'esportazione  di   sostanze
stupefacenti   o   psicotrope   da   parte   di   chi    e'    munito
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  sono  subordinati   alla
concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della  sanita'  in
conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni  di
cui al titolo V del presente testo unico. 
  4.  Nella  domanda  di  autorizzazione,  gli  enti  e  le   imprese
interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono
responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli  altri
obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del  presente
testo unico. 
  5. Il  Ministro  della  sanita',  nel  concedere  l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa
e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di  finanza
nonche',   quando   trattasi   di    coltivazione,    il    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. 
  6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed  e'  soggetto
alla tassa di concessione governativa. 
  7. L'autorizzazione prevista nel comma 1 e' altresi' necessaria per
il compimento delle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 70.  Si
applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6.