Art. 17.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n.
162, art. 8, comma 1)
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi
titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve
munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e
forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla
concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in
conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese
interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono
responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri
obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente
testo unico.
5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa
e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza
nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto
alla tassa di concessione governativa.
7. L'autorizzazione prevista nel comma 1 e' altresi' necessaria per
il compimento delle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 70. Si
applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6.