Art. 18.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al
Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale
antidroga.