Art. 18. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) 
Comunicazione dei decreti di autorizzazione 
  1. I decreti ministeriali  di  autorizzazione  sono  comunicati  al
Dipartimento di pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno,  al
Comando generale della Guardia  di  finanza  e  al  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri  che  impartiscono  ai  dipendenti  organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. 
  2.  Uguale  comunicazione  e'  effettuata  al   Servizio   centrale
antidroga.