Art. 19.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono
personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da
altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad
enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi
di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e
professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore
tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi
e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I
requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla
persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di
cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della
ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa
o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di
diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare
dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero
della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per non oltre il
termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita'
autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico.
Nota all'art. 19:
- L'art. 17 del testo unico corrisponde all'art. 15
della legge n. 685/1975.