Art. 19. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17) 
              Requisiti soggettivi per l'autorizzazione 
 
  1. Le autorizzazioni previste dal comma  1  dell'articolo  17  sono
personali e non possono essere cedute,  ne'  comunque  utilizzate  da
altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. 
  2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto  ad
enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante,  se  trattasi
di societa',  sia  di  buona  condotta  e  offra  garanzie  morali  e
professionali. Gli  stessi  requisiti  deve  possedere  il  direttore
tecnico dell'azienda. 
  3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali  o  depositi
e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna  filiale  o  deposito.  I
requisiti previsti dal comma 2 devono essere  posseduti  anche  dalla
persona preposta alla filiale o al deposito. 
  4.  Nel  caso  di  cessazione  dell'attivita'  autorizzata   o   di
cessazione dell'azienda, di mutamento  della  denominazione  o  della
ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa
o del legale rappresentante  dell'ente,  l'autorizzazione  decade  di
diritto, senza necessita' di apposito provvedimento. 
  5. Tuttavia nel caso  di  morte  o  di  sostituzione  del  titolare
dell'impresa o del  legale  rappresentante  dell'ente,  il  Ministero
della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per  non  oltre  il
termine  perentorio  di  tre  mesi,  la  prosecuzione  dell'attivita'
autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico. 
 
          Nota all'art. 19: 
             - L'art. 17 del testo unico corrisponde all'art. 15 
          della legge n. 685/1975.