Art. 21.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della
coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione,
sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i
requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita'
procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in
caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche
per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di
lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per
territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di
finanza.
5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della
sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.