Art. 21. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19) 
Revoca e sospensione dell'autorizzazione 
  1. In caso  di  accertate  irregolarita'  durante  il  corso  della
coltivazione, della raccolta,  della  fabbricazione,  trasformazione,
sintesi, impiego, custodia,  commercio  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, o quando  vengono  a  mancare  in  tutto  o  in  parte  i
requisiti prescritti dalla legge per il  titolare  o  per  il  legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della  sanita'
procede alla revoca dell'autorizzazione. 
  2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla  revoca  anche  in
caso di incidente tecnico, di furto, di  deterioramento  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche
per colpa del personale addetto. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto  risulti  di
lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento  di  sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi. 
  4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed e' notificato agli interessati tramite  il  sindaco  e  comunicato
all'autorita'  sanitaria  regionale,  alla  questura  competente  per
territorio e, ove occorra,  al  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza. 
  5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel  comma  1  concernano
esclusivamente le prescrizioni  tecnico-agrarie,  il  Ministro  della
sanita'  adotta  i  provvedimenti  opportuni,  sentito  il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.