Art. 22.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)
Provvedimenti in caso di cessazione
delle attivita' autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione
dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto
dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei
riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o
psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri
previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di
autorizzazione.
Nota all'art. 22:
- L'art. 23 del testo unico corrisponde all'art. 21
della legge n. 685/1975.