Art. 22. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) 
                  Provvedimenti in caso di cessazione 
                     delle attivita' autorizzate 
  1.  Nei  casi  di   decadenza,   di   revoca   o   di   sospensione
dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto
dall'articolo 23,  adotta  i  provvedimenti  ritenuti  opportuni  nei
riguardi  delle  eventuali  giacenze  di  sostanze   stupefacenti   o
psicotrope e provvede  al  ritiro  del  bollettario  e  dei  registri
previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del  decreto  di
autorizzazione. 
 
          Nota all'art. 22:
             -  L'art.  23  del  testo  unico corrisponde all'art. 21
          della legge n.  685/1975.