Art. 23. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 
   1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
   1985, n. 297, art. 4, comma 2). 
    Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
  1. Nell'esercizio delle  facolta'  previste  dall'articolo  22,  il
Ministro   della    sanita'    puo'    consentire,    su    richiesta
dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad  altri  enti  o  imprese
autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati. 
  2.  Qualora  nel  termine  di  un  anno  non  sia  stato  possibile
realizzare  alcuna  destinazione  delle   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 24. 
  3. Le  sostanze  deteriorate  non  utilizzabili  farmacologicamente
devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui  all'articolo
25. 
  4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma  del
presente articolo deve essere redatto apposito verbale. 
 
          Nota all'art. 23:
             -  L'art.  22  del  testo  unico corrisponde all'art. 20
          della legge n.  685/1975; l'art. 24 all'art. 22; l'art.  25
          all'art. 23.