Art. 24. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) 
      Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite 
  1. Le sostanze stupefacenti  o  psicotrope  confiscate  o  comunque
acquisite  dallo  Stato  ai  sensi  dell'articolo  23  sono  poste  a
disposizione  del  Ministero  della  sanita'   che   effettuate,   se
necessario,  le  analisi,  provvede   alla   loro   utilizzazione   o
distruzione. 
  2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese  sostenute  dallo  Stato,  e'  versato  al
proprietario. Le somme relative ai  recuperi  delle  spese  sostenute
dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito  capitolo  dello
stato di previsione delle entrate statali.