Art. 24.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque
acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a
disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se
necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o
distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al
proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute
dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.