Art. 25. 
 (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni 
         dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) 
Distruzione delle sostanze consegnate  o  messe  a  disposizione  del
                       Ministero della sanita' 
  1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del  Ministro
della sanita' che ne stabilisce  le  modalita'  di  attuazione  e  si
avvale  di  idonee  strutture  pubbliche  locali,  ove  esistenti,  o
nazionali. 
  2.  In  tali  casi  il  Ministro  della  sanita'  puo',   altresi',
richiedere  ai  prefetti  delle  province   interessate   che   venga
assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di  polizia  alle
operazioni di distruzione. 
  3. Il verbale relativo  alle  operazioni  di  cui  al  comma  2  e'
trasmesso al Ministero della sanita'.