Art. 25.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1)
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del
Ministero della sanita'
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro
della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si
avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o
nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi',
richiedere ai prefetti delle province interessate che venga
assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle
operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e'
trasmesso al Ministero della sanita'.