Art. 10. 1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento. 2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento. 3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.
Note all'art. 10: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, reca norme concernenti l'imposta sugli spettacoli. - Il testo all'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1990)", e' il seguente "2. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legge, 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, e' prorogato al 31 dicembre 1990". - Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, concernente "Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica, e per l'industria cinematografica", e' il seguente: "Art. 2. - Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche che un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita'. Tale abbuono e' cumulabile nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182".