Art. 10. 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  1991,  le  aliquote  di  imposta  sugli
spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  sono
stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero  3
della stessa tariffa e stabilita nella misura  del  15  per  cento  e
quella prevista al numero 4 e'  stabilita  nella  misura  del  4  per
cento. 
  2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore
aggiunto sui corrispettivi degli  spettacoli  sportivi  e'  stabilita
nella misura del 9 per cento. 
  3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3,  comma
2, della legge  27  dicembre  1989,  n.  407,  concernente  l'abbuono
d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti  le  sale
cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13  luglio  1984,
n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991. 
 
          Note all'art. 10:
          - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, reca norme concernenti
          l'imposta sugli spettacoli.
          -  Il  testo  all'art.  3, comma 2, della legge 27 dicembre
          1989, n. 407 concernente "Disposizioni  per  la  formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (Legge
          Finanziaria 1990)", e' il seguente "2.  Il termine  del  31
          dicembre  1989  previsto  dall'art.  2,  commi  1  e 2, del
          decreto legge, 30 giugno  1989,  n.  245,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1989,  n.  288, in
          materia di  aliquote  di  imposta  sugli  spettacoli  e  di
          imposta   sul   valore  aggiunto  sui  corrispettivi  degli
          spettacoli sportivi ed in materia di  abbuono  dell'imposta
          sugli  spettacoli  cinematografici per le imprese esercenti
          sale cinematografiche, e' prorogato al 31 dicembre 1990".
          -  Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313,
          concernente   "Interventi   straordinari   per   l'edilizia
          teatrale    e    cinematografica,    e    per   l'industria
          cinematografica", e' il seguente:
          "Art. 2. - Per un periodo di due anni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge  e'  concesso  alle  imprese
          esercenti  sale  cinematografiche che un abbuono del 25 per
          cento  dell'imposta  sugli  spettacoli  dovuta   per   ogni
          giornata  di  attivita'.  Tale  abbuono  e'  cumulabile nei
          limiti del debito  d'imposta,  con  quelli  previsti  dalla
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
          Resta fermo quanto disposto  dall'art.  3  della  legge  17
          febbraio  1982,  n.   43, e dall'art. 3, tredicesimo comma,
          della legge 10 maggio 1983, n.  182".